Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/630 della Commissione del 31 marzo 2025 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)Le sostanze olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti».La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)Il richiedente ha chiesto che le sostanze in questione siano autorizzate anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)Nei pareri del 4 luglio 2023 (3) , (4) , (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér. è sicuro fino al livello massimo d’uso proposto nei mangimi e che l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson sono sicuri a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. Essa ha inoltre constatato che l’utilizzo dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson negli alimenti per gli animali non dovrebbe presentare un rischio per l’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Dato che l’olio di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens e le relative preparazioni, le preparazioni a base di foglie di Eucalyptus globulus, compreso il relativo olio, e le parti aeree di Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) e le relative preparazioni sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson soddisfino le condizioni previste all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.

(7)La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta degli additivi per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione.

(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.Gli additivi per mangimi olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 21 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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