Regolamento (UE) 2025/669 del Consiglio del 31 marzo 2025 recante modifica del Regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2025/202 (1) del Consiglio fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)Il 6 marzo 2025 l’Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) in merito al totale ammissibile di catture (TAC) per i cicerelli e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a. L’Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 4 marzo 2025. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 12 marzo 2025. È pertanto opportuno fissare il TAC pertinente al livello convenuto con il Regno Unito.

(3)I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) in una parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT), nell’Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo, nonché la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell’Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di cui agli articoli 11, 13 e 15 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l’elaborazione di un piano annuale dell’Unione, che è trasmesso al segretariato dell’ICCAT per esame e approvazione da parte dell’ICCAT, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. Il 5 marzo 2025 l’ICCAT ha approvato il piano annuale dell’Unione per il 2025. È pertanto opportuno modificare i limiti dello sforzo di pesca dell’Unione e la capacità massima di immissione e di allevamento dell’Unione per il 2025 in linea con il suddetto piano annuale.

(4)Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053, alcuni Stati membri hanno incluso nei loro piani di pesca annuali trasmessi alla Commissione la richiesta di trasferire il 5 % del proprio contingente annuale di tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo dal 2024 al 2025. Sulla base di tali richieste, la Commissione ha integrato nel piano annuale dell’Unione per il 2025 una richiesta di trasferimento del contingente dell’UE per tale stock dal 2024 al 2025. A seguito dell’approvazione del piano annuale dell’Unione, è pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per il tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2025.

(5)In conformità degli articoli 8 bis, 17 ter e 18 ter del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il contingente annuale per alcuni Stati membri di: a) tonno obeso (Thunnus obesus) nell’Oceano Atlantico; b) alalunga (Thunnus alalunga) nell’Oceano Atlantico, sia a nord di 5° N che a sud di 5° N; e c) pesce spada (Xiphias gladius) nell’Oceano Atlantico, sia a nord di 5° N che a sud di 5° N, è stato trasferito dal 2023 al 2025 in conformità delle pertinenti raccomandazioni dell’ICCAT. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per tali stock per il 2025.

(6)L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2107 impone ai pescherecci dell’Unione di non danneggiare e di reimmettere tempestivamente in acqua per quanto possibile gli squali mako (Isurus oxyrinchus) catturati accidentalmente nell’oceano Atlantico, a nord di 5° N («squalo mako dell’Atlantico settentrionale»), tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell’equipaggio. In occasione della sua riunione annuale del 2021, l’ICCAT ha adottato il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako dell’Atlantico settentrionale. È pertanto opportuno attuare tale divieto nel diritto dell’Unione. Tale divieto dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduce tale divieto.

(7)In occasione della sua 13a riunione annuale nel 2025 l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha confermato le attività di pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.). La SPRFMO ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate. È opportuno attuare tali risultati della riunione SPRFMO nel diritto dell’Unione.

(8)In occasione della sua riunione annuale del 2024, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (Inter-American Tropical Tuna Commission – IATTC) ha mantenuto i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca di tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso o tonnetto striato (Katsuwonus pelamis). Tale misura è stata attuata nel diritto dell’Unione con il regolamento (UE) 2025/202. Inoltre, in occasione della sua riunione annuale del 2024, la IATTC ha deciso che le parti contraenti debbano comunicare al proprio segretariato le catture annue di tonno obeso effettuate dai singoli pescherecci a cianciolo entro il 15 febbraio dell’anno successivo, e di prevedere giorni di chiusura aggiuntivi per i singoli pescherecci a cianciolo che raggiungano specifiche soglie di catture di tonno obeso. È opportuno attuare tali risultati nel diritto dell’Unione.

(9)Nell’allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2025/202 è opportuno rettificare un errore nella tabella dei TAC per lo sgombro (Scomber scombrus) nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, nella condizione speciale per le acque del Regno Unito e le acque internazionali delle zone CIEM 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14) di cui alla nota 1.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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