Regolamento Delegato (UE) 2025/422 della Commissione del 17 dicembre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 12, quarto comma, l’articolo 19, paragrafo 11, quarto comma, l’articolo 51, paragrafo 15, quarto comma, e l’articolo 66, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Le operazioni relative a cripto-attività, compresa la loro emissione, sono convalidate e registrate mediante meccanismi di consenso, vale a dire le norme e le procedure per raggiungere un accordo sulla convalida di un’operazione tra i nodi di rete della tecnologia a registro distribuito (DLT), che sono anche responsabili della tenuta delle registrazioni di tutte le operazioni in un registro distribuito. Il raggiungimento del consenso, che richiede uso di materiali e potenza di calcolo, comporta impatti sul clima e sull’ambiente, che variano a seconda delle DLT in funzione delle loro caratteristiche specifiche.

(2)L’adeguata individuazione e comunicazione degli impatti negativi sul clima e degli altri effetti negativi legati all’ambiente, connessi all’uso di meccanismi di consenso per l’emissione di cripto-attività, è pertanto fondamentale per il processo decisionale di coloro che investono in cripto-attività.

(3)È importante che gli investitori ricevano informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti, semplici, concise e comparabili sull’impatto che le tecnologie alla base dell’emissione di cripto-attività esercitano sul clima e sull’ambiente. Allo stesso tempo, data la natura distribuita della tecnologia in questione, può risultare difficile ottenere e pubblicare informazioni accurate e attendibili al riguardo. È pertanto necessario elaborare un elenco di indicatori che tenga conto di tali vincoli per fornire agli investitori informazioni comprensibili e comparabili sugli effetti negativi dei meccanismi di consenso, sulla base di dati accessibili e attendibili, tra cui stime ove ciò sia necessario e debitamente giustificato.

(4)Le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera j), all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, lettera h), all’articolo 51, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, da inserire nei White Paper sulle cripto-attività e nei siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività, riguardano gli impatti sul clima e gli altri effetti legati all’ambiente dei meccanismi di consenso e sono pertanto strettamente collegate. Per garantire l’uniformità, la coerenza e la comparabilità di tali informazioni è opportuno disciplinarle mediante un unico regolamento.

(5)Per assicurare l’uniformità tra le informazioni reperite nei White Paper sulle cripto-attività emesse mediante lo stesso meccanismo di consenso, nonché il rispetto del principio di proporzionalità nell’ottemperanza al presente regolamento, dovrebbe essere possibile, fatti salvi i rispettivi obblighi giuridici dei soggetti, riutilizzare informazioni sul meccanismo di consenso che siano pertinenti per una cripto-attività per la quale è stato preparato un White Paper, qualora tali informazioni siano già state pubblicate nel contesto di un altro White Paper sulle cripto-attività.

(6)Considerando che tutti i soggetti che pubblicano l’informativa restano responsabili delle proprie informative anche quando ottengono informazioni da White Paper sulle cripto-attività esistenti, è opportuno riesaminare periodicamente e aggiornare di conseguenza le informazioni incluse nei White Paper e le informazioni messe a disposizione sui siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Considerando che i soggetti che pubblicano l’informativa possono ricorrere a soggetti terzi indipendenti per ottenere o verificare le informazioni da comunicare, il ricorso a questi soggetti terzi indipendenti a tal fine dovrebbe essere comunicato, identificando il soggetto terzo indipendente in questione.

(7)Per agevolare la capacità degli investitori di confrontare gli effetti negativi dei meccanismi di consenso utilizzati per emettere cripto-attività diverse, le informazioni sui siti web dei prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero consentire al pubblico di effettuare un confronto degli impatti negativi sul clima e degli altri effetti negativi connessi all’ambiente dei meccanismi di consenso e delle loro strutture di incentivazione per tutte le cripto-attività in relazione alle quali il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività.

(8)Per valutare l’impatto sul clima del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività e gli altri effetti connessi all’ambiente, è opportuno tenere conto sia della convalida di ciascuna operazione nella pertinente cripto-attività, tenendo conto dei nodi di rete DLT coinvolti attivamente nella convalida, sia del mantenimento dell’integrità di una DLT da parte di tutti i nodi di rete DLT.

(9)È opportuno utilizzare indicatori chiave per comprendere facilmente gli impatti negativi sul clima e gli altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo di consenso. Per incentivare l’uso di meccanismi di consenso più rispettosi del clima e dell’ambiente e prevenire le pratiche di greenwashing, è fondamentale basarsi, per quanto possibile, su parametri quantitativi. I parametri quantitativi dovrebbero indicare il consumo lordo di energia e le emissioni, senza rispecchiare i potenziali meccanismi di compensazione.

(10)Come indicatore chiave obbligatorio è opportuno utilizzare il consumo annuo di energia, che è considerato il più idoneo a suscitare negli investitori la consapevolezza dell’impatto dei meccanismi di consenso. Considerando il ruolo fondamentale dell’energia elettrica nel funzionamento delle reti DLT, il consumo di energia elettrica dovrebbe essere considerato un’approssimazione valida del consumo energetico.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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