Regolamento Delegato (UE) 2025/305 della Commissione del 31 ottobre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per consentire alle autorità competenti di valutare se le persone giuridiche o altre imprese che chiedono l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 («richiedenti») soddisfino i requisiti applicabili di cui al titolo V e, se del caso, al titolo VI di tale regolamento, le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività presentata conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, del medesimo regolamento («domanda di autorizzazione») dovrebbero essere sufficientemente dettagliate e complete, senza comportare oneri indebiti.

(2)La domanda di autorizzazione dovrebbe contenere dati sull’identità del richiedente, sui dispositivi di governance e sui meccanismi di controllo interno, sull’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione e sui sufficienti requisiti di onorabilità degli azionisti o dei soci con partecipazioni qualificate. Conformemente al principio della minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tali informazioni dovrebbero essere sufficienti per consentire alle autorità competenti di effettuare una valutazione globale dei richiedenti e della loro capacità di rispettare le prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2023/1114. Inoltre tali informazioni dovrebbero essere sufficienti per consentire alle autorità competenti di verificare che non sussistano i motivi oggettivi e dimostrabili per rifiutare l’autorizzazione di cui all’articolo 63, paragrafo 10, lettere da a) a d), del medesimo regolamento.

(3)Per garantire che la valutazione delle autorità competenti si basi su informazioni accurate, i richiedenti dovrebbero fornire copie dei loro documenti societari, compresi l’identificativo della persona giuridica, lo statuto, una copia della loro iscrizione al registro nazionale delle imprese e, qualora intendano gestire una piattaforma di negoziazione, la denominazione commerciale utilizzata.

(4)Conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, la domanda di autorizzazione deve contenere un programma operativo. Tale programma dovrebbe specificare la struttura organizzativa del richiedente, la strategia per la prestazione di servizi per le cripto-attività ai clienti destinatari e la capacità operativa per i tre anni successivi all’autorizzazione. Nello specificare la strategia utilizzata per rivolgersi ai clienti, per motivi di trasparenza i richiedenti dovrebbero descrivere i mezzi di marketing che intendono utilizzare, compresi siti web, applicazioni di telefonia mobile, riunioni in presenza, comunicati stampa o qualsiasi forma di mezzo fisico o elettronico, tra cui strumenti per campagne sui social media, annunci pubblicitari o banner su Internet, reindirizzamento della pubblicità, accordi con influencer, accordi di sponsorizzazione, chiamate, webinar, inviti a eventi, campagne di affiliazione, tecniche di ludicizzazione, inviti a compilare un modulo di risposta o a seguire un corso di formazione, account dimostrativi o materiale didattico.

(5)Per consentire alle autorità competenti di valutare la resilienza dei richiedenti in termini di resistenza agli shock finanziari esterni, compresi quelli riguardanti il valore delle cripto-attività, i richiedenti dovrebbero includere nella domanda di autorizzazione scenari di stress che simulino eventi gravi ma plausibili nei loro calcoli previsionali e piani per la determinazione dei fondi propri.

(6)I clienti sono esposti a potenziali rischi connessi ai prestatori di servizi per le cripto-attività. Per consentire alle autorità competenti di valutare se i richiedenti soddisfano i requisiti prudenziali di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114 per la protezione dei clienti da tali rischi, la domanda di autorizzazione dovrebbe contenere informazioni che specifichino le tutele prudenziali del richiedente.

(7)Per garantire che i prestatori di servizi per le cripto-attività rispettino i loro obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1114, i richiedenti dovrebbero dimostrare di disporre di dispositivi di governance e meccanismi di controllo interno adeguati e solidi, compresi dispositivi e meccanismi essenziali per la gestione sana e prudente dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

(8)Nel sistema dei servizi finanziari il tempo è essenziale. Per evitare interruzioni che potrebbero avere gravi conseguenze sul piano finanziario, regolamentare e reputazionale per i prestatori di servizi per le cripto-attività e più in generale per i mercati delle cripto-attività, è fondamentale mantenere le attività o almeno le funzioni essenziali dei prestatori di servizi per le cripto-attività e ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti a perturbazioni impreviste, compresi gli attacchi informatici e le calamità naturali. Una domanda di autorizzazione dovrebbe pertanto contenere informazioni dettagliate sui dispositivi del richiedente per garantire la continuità e la regolarità della prestazione di servizi per le cripto-attività, compresa una descrizione dettagliata dei rischi e dei piani di continuità operativa.

(9)Sono necessari meccanismi, sistemi e procedure efficaci conformi alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per garantire che i richiedenti affrontino adeguatamente i rischi e le pratiche di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nella prestazione di servizi per le cripto-attività. Pertanto i richiedenti dovrebbero fornire nella domanda di autorizzazione informazioni dettagliate sui meccanismi, i sistemi e le procedure messi in atto per prevenire i rischi associati alle loro attività commerciali in relazione, tra l’altro, alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

(10)Conformemente all’articolo 62, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1114, la domanda di autorizzazione deve contenere la prova che i membri dell’organo di amministrazione possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le cripto-attività. In particolare, i richiedenti dovrebbero fornire alle autorità competenti tutte le informazioni su precedenti condanne penali e informazioni su indagini penali, cause civili e amministrative in corso, sanzioni, azioni di contrasto delle violazioni e altri procedimenti giurisdizionali che interessano i membri dell’organo di amministrazione relativi al diritto commerciale, al diritto fallimentare, alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode e alla responsabilità professionale. Per fornire alle autorità competenti informazioni adeguate sull’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione, i richiedenti dovrebbero fornire le informazioni per i casi che riguardano direttamente il membro o un’organizzazione in cui il membro ha ricoperto una posizione di membro dell’organo di amministrazione, azionista o socio con partecipazioni qualificate oppure di titolare di una funzione chiave. Per garantire che le autorità competenti ricevano informazioni sufficienti sul rifiuto o sulla revoca, tra l’altro, di registrazioni, autorizzazioni o adesioni relative alla prestazione di servizi per le cripto-attività da parte dei richiedenti, questi ultimi dovrebbero fornire tali informazioni per qualsiasi membro dell’organo di amministrazione. Inoltre i richiedenti dovrebbero fornire, per ciascun membro dell’organo di amministrazione, informazioni pertinenti per consentire alle autorità competenti di valutarne le conoscenze professionali, le competenze e l’esperienza nell’ambito della posizione richiesta, nonché una descrizione di tutti gli interessi finanziari e non finanziari dei membri dell’organo di amministrazione che potrebbero creare potenziali conflitti di interesse rilevanti con un’incidenza significativa sull’affidabilità dei membri nell’esercizio del loro mandato.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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