Regolamento Delegato (UE) 2025/300 della Commissione del 10 ottobre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)I mercati delle cripto-attività sono intrinsecamente transfrontalieri. È dunque necessario garantire che le autorità competenti dei diversi Stati membri possano scambiarsi informazioni che consentano loro di vigilare efficacemente sui soggetti che operano nelle rispettive giurisdizioni.

(2)Le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero pertanto consentire a tali autorità di svolgere efficacemente le proprie attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma di tale regolamento. È quindi necessario specificare le informazioni che le autorità competenti possono doversi scambiare al fine di svolgere i rispettivi compiti.

(3)Per garantire che le autorità competenti possano monitorare efficacemente l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni relative non solo alle cripto-attività stesse, comprese le loro caratteristiche tecniche e classificazione, ma anche all’offerta di cripto-attività, ai relativi emittenti e offerenti e alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività. In particolare, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni di carattere generale e documenti che consentano di identificare i soggetti pertinenti e di comprendere l’emissione e l’offerta di cripto-attività, compresi i White Paper sulle cripto-attività notificati, nonché informazioni relative alle violazioni individuate, alle sanzioni e alle misure, alle azioni di contrasto delle violazioni e ai precedenti in materia di conformità e di condotta.

(4)Analogamente, al fine di poter vigilare efficacemente sull’emissione dei token collegati ad attività, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni sulle caratteristiche tecniche di tali token. Dovrebbero inoltre scambiarsi le informazioni necessarie a garantire che i token collegati ad attività siano emessi solo da persone autorizzate e offerti dall’emittente o da una persona autorizzata da quest’ultimo. Inoltre, al fine di valutare se un emittente di token collegati ad attività sia conforme al titolo III del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni e documenti sui requisiti prudenziali e sui dispositivi di governance dell’emittente, anche per quanto riguarda l’organo di amministrazione, l’idoneità e gli azionisti, nonché le eventuali sanzioni e misure amministrative imposte, le azioni di contrasto delle violazioni e i precedenti in materia di conformità e di condotta dell’emittente.

(5)Per poter monitorare efficacemente l’emissione di token di moneta elettronica, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni sulle caratteristiche tecniche di tali token. Inoltre le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni per garantire che i token di moneta elettronica siano emessi dai soggetti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, per assicurare che tali emittenti rispettino i pertinenti requisiti di cui al titolo IV di tale regolamento e per informarsi reciprocamente su eventuali sanzioni e misure imposte, azioni di contrasto delle violazioni e sui precedenti in materia di conformità e di condotta degli emittenti.

(6)Per garantire un monitoraggio efficace dei prestatori di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni di carattere generale, atti costitutivi e altri documenti che forniscono informazioni sulla struttura e sulle attività operative di tali prestatori. Per lo stesso motivo le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni anche sulla procedura di autorizzazione e sulla conseguente conformità al titolo V del regolamento (UE) 2023/1114. Tali informazioni dovrebbero includere informazioni sull’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sulla sua idoneità a gestire tali prestatori e sulla reputazione dei suoi membri, nonché informazioni sugli azionisti, sulle sanzioni e misure imposte, sulle azioni di contrasto delle violazioni e sui precedenti in materia di conformità e di condotta dei prestatori.

(7)Le autorità competenti dovrebbero inoltre scambiarsi informazioni pertinenti sui sospetti di abusi di mercato al fine di adempiere ai loro compiti di vigilanza in modo esaustivo.

(8)Infine le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni su eventuali sospetti di irregolarità nelle attività delle persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, nonché informazioni dettagliate sui rischi che tali irregolarità potrebbero comportare per la tutela degli investitori o la stabilità finanziaria.

(9)Lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale delle persone interessate, sancito rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 (2). Ne consegue che vengono scambiati solo i dati di carattere personale necessari a fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio e che tali dati non sono conservati più a lungo di quanto necessario a tale scopo.

(10)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea e presentati alla Commissione.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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