LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi, per far sì che conseguano l’obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime dei titoli per i prodotti agricoli, compreso l’elenco dei prodotti per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.
(3)L’articolo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 prevede la natura e il tipo di informazioni da trasmettere per quanto riguarda la canapa. In particolare stabilisce, tra gli altri, l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni adottate in materia di titoli di importazione dei prodotti a base di canapa e di informare la Commissione sulle sanzioni applicate o sulle misure adottate a seguito delle irregolarità constatate. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e tenuto conto del fatto che non è necessario imporre un obbligo di comunicazione sistematica e annuale di tali informazioni che gli Stati membri possono mettere a disposizione della Commissione su richiesta, tali obblighi di comunicazione non dovrebbero pertanto più sussistere. Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030» (3).
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)per quanto riguarda la canapa, le autorità responsabili dei controlli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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