Regolamento Delegato (UE) 2025/413 della Commissione del 18 dicembre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività deve presentare all’autorità competente le informazioni dettagliate necessarie per la valutazione prudenziale del progetto di acquisizione al momento della notifica di tale progetto di acquisizione o dell’aumento della partecipazione qualificata.

(2)Le informazioni contenute nella notifica presentata dal candidato acquirente dovrebbero essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione della notifica fino al completamento della valutazione da parte dell’autorità competente. A tal fine il candidato acquirente dovrebbe informare l’autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica.

(3)La notifica dovrebbe contenere dati relativi al candidato acquirente, compresi i membri del suo organo di amministrazione, gli azionisti indiretti e il titolare effettivo in ultima istanza, così come i membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato nel caso in cui il candidato acquirente intenda nominare. Tali informazioni includerebbero dati personali. In linea con il principio della minimizzazione dei dati sancito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbero essere forniti all’autorità competente soltanto i dati personali necessari e sufficienti per consentirle di valutare in modo approfondito i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) 2023/1114. Nel valutare la notifica del progetto di acquisizione e nel trattare i dati personali ivi contenuti, le autorità competenti dovrebbero conformarsi al regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, in linea con i principi relativi al trattamento di dati personali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti dovrebbero conservare tali dati personali soltanto per un arco di tempo non superiore a quello necessario per lo svolgimento dei loro compiti di vigilanza.

(4)Ai fini dello svolgimento della valutazione prudenziale, se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull’identità dei titolari effettivi in ultima istanza e sulla reputazione e sull’esperienza, relative agli ultimi 10 anni, delle persone che dirigono effettivamente l’attività del candidato acquirente. Il candidato acquirente dovrebbe pertanto presentare tali informazioni alle autorità competenti.

(5)Se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l’autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull’identità dei trustee che amministreranno le attività del trust sia sull’identità del costituente del trust e dei titolari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l’esperienza di tali persone.

(6)Se il candidato acquirente è un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzato a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il suo gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) o il FIA nel caso di un FIA gestito internamente, o la sua società di gestione dell’OICVM o la società di investimento dell’OICVM nel caso di un OICVM autogestito dovrebbe fornire all’autorità competente del soggetto interessato l’identità delle persone fisiche incaricate di prendere le decisioni di investimento per il fondo e le informazioni necessarie per valutare la loro reputazione.

(7)Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente dovrebbe fornire all’autorità competente informazioni complete rilevanti per la valutazione della reputazione, comprese informazioni sull’identità e sulla reputazione delle persone che ricoprono posizioni di alto livello presso il ministero, il dipartimento governativo o altro organismo pubblico con l’incarico di prendere le decisioni di investimento per il fondo.

(8)Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata nel corso degli ultimi 10 anni, affinché l’autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.

(9)Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi impresa da lui controllata o a qualsiasi azionista che detenga una partecipazione qualificata nel candidato acquirente, affinché l’autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.

(10)Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni sull’assenza di condanne penali e procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché informazioni su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, compreso il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l’allontanamento da una posizione di fiducia, che sia ritenuta rilevante ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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