Regolamento Delegato (UE) 2025/421 della Commissione del 16 dicembre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 109, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2023/1114, il registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività (il «registro»), istituito ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114, deve contenere informazioni che consentano al registro stesso di facilitare l’accessibilità dei White Paper classificati sulla base dei tipi di cripto-attività stabiliti in tale regolamento. I dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività dovrebbero coadiuvare le autorità nazionali competenti nel compito di verificare la coerente applicazione delle prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1114.

(2)Per assicurare il funzionamento più efficiente possibile del registro, le autorità competenti dovrebbero trasmettere i dati all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nello stesso formato del White Paper. Al fine di ridurre al minimo i costi, l’ESMA e le autorità competenti dovrebbero anche essere in grado di ricavare i dati pertinenti per la classificazione dei White Paper nel registro dalle informazioni comunicate nei White Paper sulle cripto-attività. Per ridurre al minimo le modifiche dei dati richiesti a decorrere dalla data di applicazione dell’articolo 110 del regolamento (UE) 2023/1114, i dati utilizzati per classificare i White Paper sulle cripto-attività dovrebbero comprendere i dati che le autorità competenti forniranno al punto di accesso unico europeo (ESAP) conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)Per garantire un trattamento efficiente dei dati, le persone giuridiche che redigono il White Paper sulle cripto-attività, ivi identificate mediante un identificativo della persona giuridica (LEI) ISO 17442, dovrebbero assicurare che tale LEI sia valido e debitamente rinnovato. Se la persona che redige il White Paper non possiede un LEI, il registro dovrebbe contenere un identificativo che, ai fini del registro stesso, abbia caratteristiche simili.

(4)Attualmente non è possibile descrivere le cripto-attività che non sono strumenti finanziari utilizzando il codice ISO di classificazione degli strumenti finanziari (CFI). È in fase di elaborazione un metodo standard universale di classificazione, che però non sarà ultimato prima dell’applicazione del presente regolamento. Per identificare in modo coerente i White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, è opportuno utilizzare l’identificativo standard internazionale per i token digitali, ossia l’identificativo del token digitale di un gruppo fungibile sotto il profilo funzionale (FFG DTI). Per individuare le cripto-attività e consentire agli utenti di estrarre le principali caratteristiche delle stesse, comprese le caratteristiche specifiche della tecnologia su cui si basano, e di raggruppare token emessi su diverse blockchain relative allo stesso White Paper sulle cripto-attività, è opportuno utilizzare gli identificativi dei token digitali (DTI) ISO 24165. L’FFG DTI e il DTI sono idonei ai fini del registro in quanto rispettano i principi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità e accessibilità sulla base del recupero dei costi e sono offerti nell’ambito di un quadro di governance adeguato.

(5)Poiché il presente regolamento riguarda la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività ed è pertanto collegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 (3) della Commissione, che riguarda moduli, formati e modelli standard per il White Paper, è necessario allineare le date di applicazione dei due regolamenti. L’applicazione differita è necessaria anche per consentire alle persone che redigono White Paper sulle cripto-attività e alle autorità competenti di adeguarsi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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