Regolamento Delegato (UE) 2025/420 della Commissione del 16 dicembre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia pixabay ai generated 8751926 640

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il quadro di sorveglianza istituito dal regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbe basarsi su una cooperazione strutturata e continua tra le autorità europee di vigilanza (AEV) e le autorità competenti attraverso il forum di sorveglianza e i gruppi di esaminatori congiunti.

(2)Le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 dovrebbero garantire che i propri membri del personale che devono essere designati come membri del gruppo di esaminatori congiunto di cui all’articolo 40, paragrafo 1, di detto regolamento possiedano le competenze tecniche richieste per i profili di cui i gruppi di esaminatori congiunti necessitano. Se un’autorità dimostra di non disporre di personale in possesso delle competenze tecniche specifiche di cui i gruppi di esaminatori congiunti necessitano, l’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe considerare tale circostanza una giustificazione per esonerare, in quel momento, l’autorità dall’obbligo di nominare membri del personale che entrino a far parte dei gruppi di esaminatori congiunti. In tal caso, l’autorità dovrebbe tuttavia impegnarsi con la massima diligenza per ovviare a tale carenza di competenze e cercare di rafforzare le proprie capacità per contribuire ai gruppi di esaminatori congiunti nel quadro dell’esercizio successivo.

(3)I membri del personale delle autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 designati come membri di un gruppo di esaminatori congiunto di cui all’articolo 40, paragrafo 1, di detto regolamento dovrebbero continuare a essere dipendenti dell’autorità che effettua la nomina e dovrebbero pertanto essere soggetti all’orario di lavoro e alla sede di lavoro permanente definiti nei propri contratti di lavoro.

(4)Affinché le risorse possano essere impiegate il più efficacemente possibile nell’esecuzione delle attività di sorveglianza, i membri dei gruppi di esaminatori congiunti dovrebbero poter far parte di più gruppi di esaminatori congiunti e sorvegliare molteplici fornitori terzi critici di servizi TIC. Il numero di fornitori terzi critici di servizi TIC da assegnare a uno specifico membro del gruppo di esaminatori congiunto e il fabbisogno complessivo di personale all’interno di tali gruppi dovrebbero tenere conto del profilo di rischio dei fornitori terzi critici di servizi TIC e del livello di intensità previsto delle attività di sorveglianza. Tale possibilità di sorvegliare molteplici fornitori terzi critici di servizi TIC è presa in considerazione nel piano strategico di sorveglianza pluriennale, aggiornato annualmente dalle autorità di sorveglianza capofila nella misura necessaria, e trova riscontro nel piano di sorveglianza individuale annuale. Per garantire l’affidabilità dell’impegno programmato e in essere delle autorità che effettuano la nomina di dotare i gruppi di esaminatori congiunti del personale necessario, l’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe consultare sia la rete di sorveglianza comune che il forum di sorveglianza in merito al piano strategico di sorveglianza pluriennale.

(5)L’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe applicare una combinazione di criteri e principi nello stabilire il numero di membri del personale in ciascun gruppo di esaminatori congiunto e la composizione del gruppo stesso. In considerazione della diversità dell’impronta tecnologica e geografica e del ricorso da parte di varie entità finanziarie a fornitori terzi critici di servizi TIC, tali criteri e principi dovrebbero tenere conto della natura tecnica dei compiti di sorveglianza, del diverso grado di dipendenza delle entità finanziarie dai servizi prestati dai fornitori terzi critici di servizi TIC, della distribuzione geografica, delle dimensioni e del numero di entità finanziarie che dipendono da tali servizi e, ove possibile, di una rappresentanza intersettoriale proporzionata. Nello svolgimento di tale compito, l’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità competenti nel contesto della designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC, comprese le informazioni necessarie per tutti i sottocriteri di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1502 della Commissione (2) e considerare la criticità dei fornitori terzi critici di servizi TIC per la fornitura di servizi finanziari specifici sia a livello di Stato membro che di Unione.

(6)Per garantire che la struttura e la composizione dei gruppi di esaminatori congiunti siano adeguate allo scopo e per garantire costantemente l’efficienza e l’efficacia del quadro di sorveglianza, l’autorità di sorveglianza capofila e i membri dei gruppi di esaminatori congiunti dovrebbero valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gruppi. L’autorità di sorveglianza capofila e le autorità che effettuano la nomina dovrebbero utilizzare tali valutazioni per verificare se i membri dei gruppi di esaminatori congiunti siano ancora idonei a svolgere i rispettivi compiti e modificare la composizione di tali gruppi ove opportuno.

(7)Al fine di garantire che i membri dei gruppi di esaminatori congiunti operino in modo coordinato e che le attività di sorveglianza siano svolte in modo coerente, le AEV dovrebbero specificare le procedure di sorveglianza che i membri dei gruppi di esaminatori congiunti e il coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila devono seguire nell’esercizio delle rispettive funzioni.

(8)Poiché i compiti di sorveglianza comportano il trattamento di informazioni riservate, l’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe concedere ai membri del gruppo di esaminatori congiunto l’accesso a tali informazioni e alle relative risorse informatiche (compresi strumenti, applicazioni e serie di dati) e non informatiche (compresi documenti, politiche e procedure) in funzione della «necessità di sapere» e nell’ambito specifico dei loro incarichi, se ciò è necessario affinché i membri del gruppo di esaminatori congiunto possano assistere l’autorità di sorveglianza capofila nell’adempimento delle sue funzioni o dei suoi compiti statutari. Nel definire gli accordi tra l’autorità di sorveglianza capofila e le autorità competenti per l’attuazione del presente regolamento, in linea con il regolamento delegato (UE) 2024/1505 della Commissione (3), al fine di garantire l’adeguato finanziamento dei costi associati alle risorse fornite dalle autorità che effettuano la nomina, l’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe includere in tali accordi una sezione che specifichi la procedura di rimborso dei costi diretti e indiretti di tutte le autorità che effettuano la nomina coinvolte nei gruppi di esaminatori congiunti. Inoltre, al fine di garantire l’esecuzione trasparente e affidabile delle attività di sorveglianza, tali accordi dovrebbero altresì garantire che i membri dei gruppi di esaminatori congiunti siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi nell’esercizio delle loro funzioni.

(9)Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione europea dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(10)Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici delle norme proposte e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dei gruppi delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, istituiti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 whatsapp

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
9734
Ieri:
21641
Settimana:
176557
Mese:
845126
Totali:
93000042
Oggi è il: 17-04-2025
Il tuo IP è: 3.138.106.12