LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, di tale direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici, che rappresentano il valore medio in una determinata zona, possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
(2)Il 30 ottobre 2024 la Slovacchia ha presentato alla Commissione le due relazioni definitive contenenti dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La Slovacchia ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
(3)La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Slovacchia.
(4)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La relazione che la Slovacchia ha presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 30 ottobre 2024 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza e granturco tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Slovacchia. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Articolo 2
La Slovacchia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 30 ottobre 2024, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati sulla base dei quali è avvenuto il riconoscimento.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa cessa di applicarsi il 2 aprile 2030.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it