Reg. d’Esecuzione (UE) 2025/501 della Commissione del 18 marzo 2025 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese.

Giustizia pixabay law 8722596 640

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 16 febbraio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2024 da Glass Fibre Europe («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di filati in fibra di vetro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.Misure provvisorie

(3)In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 16 settembre 2024 la Commissione hafornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(4)Non sono pervenute osservazioni in ordine all’accuratezza dei calcoli.

(5)Il 15 ottobre 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione (3) («regolamento provvisorio»).

1.3.Fase successiva della procedura

(6)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), le parti seguenti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

— Il denunciante;

— gli utilizzatori Proxim Plewka I Wspolnicy Spolka Komandytowa («Proxim»), Kelteks d.o.o. («Kelteks»), Rymatex sp. z o. o. («Rymatex»), Tolnatext Fonalfeldolgozó es Műszakiszövet-gyártó Bt. («Tolnatext») e Vitrulan Holding GmbH («Vitrulan»);

— l’importatore indipendente FIBKO Sp. z o.o. («FIBKO»).

(7)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con gli utilizzatori Proxim e Kelteks.

(8Un terzo utilizzatore ha presentato una comunicazione scritta e ha partecipato a un’audizione. Tale utilizzatore ha però chiesto che le sue osservazioni ricevessero un trattamento riservato e non ha presentato un riassunto non riservato delle proprie osservazioni e dell’audizione. Di conseguenza, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, nella sua analisi la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni fornite da tale utilizzatore poiché non è stato possibile dimostrare adeguatamente in base a fonti attendibili che tali informazioni fossero corrette.

(9)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(10)La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 whatsapp

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
23865
Ieri:
30494
Settimana:
221875
Mese:
831277
Totali:
92899067
Oggi è il: 12-04-2025
Il tuo IP è: 18.116.47.33