Decisione d’Esecuzione (UE) 2025/477 della Commissione del 6 marzo 2025 sull’applicabilità dell’articolo 34 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.FATTI E PROCEDIMENTO

(1)In data 24 luglio 2024 le autorità belghe hanno presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («richiesta») per conto di Luminus, Norther e Ørsted («richiedenti») riguardante la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in Belgio, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta nelle centrali nucleari Doel 4 e Tihange 3. La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2) e all’allegato I di tale decisione di esecuzione.

(2)Luminus è detenuta per il 68,63 % da Electricité de France («EDF») Belgium SA, una controllata del gruppo EDF, e opera principalmente sui mercati dell’energia elettrica e sui mercati del gas e dei servizi energetici in Francia e in Belgio.

(3)Norther è detenuta per il 50 % da Elnu NV, una controllata di Elicio SA-NV, interamente di proprietà di Nethys SA-NV, e per il 50 % da Boreas Wind Offshore NV, una controllata al 100 % di Eneco Wind Belgium NV, che a sua volta è una controllata di Eneco BV, produttore e fornitore internazionale di energia elettrica, gas naturale e calore. Norther gestisce un parco eolico offshore nel Mare del Nord all’interno della zona economica esclusiva belga.

(4)Ørsted fa parte del gruppo Ørsted, di proprietà per il 50,12 % dello Stato danese. Attualmente la società non svolge attività di produzione o di scambio di energia in Belgio, ma sta valutando la possibilità di avviare in tale paese attività nel settore delle energie rinnovabili.

(5)La richiesta non era accompagnata da una posizione motivata e giustificata dell’autorità belga garante della concorrenza.

(6)A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che è possibile presumere il libero accesso al mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, come indicato anche nel considerando 15 della presente decisione, la Commissione dispone di 105 giorni lavorativi per adottare un atto di esecuzione di cui all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE.

(7)In data 30 luglio 2024 la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di confermare, entro 10 giorni lavorativi, che i dati forniti dai richiedenti in merito alle quote di mercato erano validi, anche se differivano dai dati ufficiali pubblicati dalla Commissione federale belga per la regolazione dell’energia elettrica e del gas (CREG). La Commissione ha ricevuto la conferma della CREG il 2 settembre 2024. In data 28 novembre 2024 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti alle autorità belghe, che sono stati forniti il 27 gennaio 2025. A norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, il termine per l’adozione di una decisione di esecuzione è pertanto fissato al 6 marzo 2025.

2.CONTESTO NORMATIVO

(8)La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, a meno che tale attività non sia esonerata a norma dell’articolo 34 di tale direttiva.

(9)La direttiva 2014/25/UE impone alle autorità pubbliche e alle imprese a controllo pubblico nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali la disciplina in materia di appalti pubblici per garantire la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché il rispetto dei principi derivanti da tali libertà. Secondo il considerando 1 della direttiva, tale scelta legislativa è motivata dal fatto che le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti e dalla natura chiusa dei mercati in cui agiscono gli enti in tali settori.

(10)L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa, su richiesta di uno Stato membro o di un ente aggiudicatore, se tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata.

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