Decisione d’Esecuzione (UE) 2025/502 del Consiglio del 5 marzo 2025 che autorizza la Grecia a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2024, la Grecia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale («misura speciale»). La misura speciale è stata chiesta per il periodo dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

(2)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Grecia agli altri Stati membri con lettera del 24 settembre 2024 («domanda»). Con lettera del 25 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Grecia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(3)La Grecia si è dotata di una piattaforma digitale, denominata myDATA. Le entità che sono tenute alla registrazione contabile a norma della legislazione nazionale sono tenute a inserire in tale piattaforma i dati relativi alle operazioni di entrata e uscita. L’attuazione della misura speciale consentirebbe l’inserimento diretto nella piattaforma myDATA dei dati provenienti dalle fatture elettroniche. Di conseguenza, le informazioni di alta qualità raggiungerebbero la piattaforma myDATA in tempo reale, agevolando e accelerando la capacità dell’amministrazione fiscale greca di individuare i casi di mancata dichiarazione o sottodichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Aiuterebbe inoltre l’amministrazione fiscale nella lotta contro le frodi circolari o «frodi carosello», abbreviando i tempi per identificare le parti coinvolte.

(4)La Grecia ritiene che l’attuazione della misura speciale non risulterebbe molto onerosa per le imprese, in quanto la fatturazione elettronica è già una prassi comunein molti settori dell’economia. La Grecia sta per introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito degli appalti pubblici. La misura speciale agevolerebbe inoltre l’emissione di dichiarazioni IVA precompilate e consentirebbe ai soggetti passivi di ottemperare simultaneamente a più di un obbligo di comunicazione, il che ridurrebbe gli errori e i costi amministrativi. Secondo la Grecia, l’aumento nei costi per le imprese dovuti alla misura speciale sarebbe compensato dalla riduzione dei costi associati all’emissione, all’invio e all’archiviazione delle fatture in formato cartaceo nonché dai vantaggi per i soggetti passivi generati dal miglioramento dei loro processi attraverso la digitalizzazione.

(5)La Grecia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale fino al 31 dicembre 2027. Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale oltre il 2027, la Grecia dovrebbe presentare alla Commissione una domanda di proroga. Tale domanda dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale, compresa una valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché della semplificazione della riscossione dell’imposta.

(6)Tuttavia, la misura speciale dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica adottato dal Consiglio a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, qualora tale sistema generale diventi applicabile prima del 31 dicembre 2027.

(7)La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.

(8)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. La misura speciale non comporta inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(9)La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Grecia è autorizzata ad accettare soltanto le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale sotto forma di documenti o messaggi in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Grecia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

Articolo 3

La Grecia notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1.La presente decisione si applica dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

2.Qualsiasi domanda di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 ed è corredata di una relazione contenente una valutazione dell’efficacia delle misure nazionali di cui all’articolo 3 ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.

3.Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale diventa applicabile.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

T. SIEMONIAK

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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