Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/499 della Commissione dell’11 marzo 2025 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia dell’Ontario, confermato il 28 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di HPAI nel pollame nelle contee del Cheshire, dell’East Riding of Yorkshire, dello Herefordshire e del North Yorkshire, Inghilterra, confermati tra il 26 febbraio 2025 e il 6 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Inoltre, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 35 focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: California (2), Indiana (5), Iowa (3), Missouri (4), Pennsylvania (3) e Ohio (18), confermati tra il 4 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e limitarne la diffusione.

(9)Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(10)Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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