Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/498 della Commissione dell’11 marzo 2025 recante modifica dell’allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni di tali partite verso paesi terzi.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l’inserimento nell’elenco a livello dell’Unione, di cui all’allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l’inserimento nell’elenco a livello dell’Unione, di cui all’allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

(3)Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sono stati modificati da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 (3) della Commissione a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Germania, Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia.

(4)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, Polonia e Slovacchia.

(5)Le modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana nell’Unione («orientamenti sulla PSA») (4). Le modifiche tengono inoltre conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro interessato riguardo alla definizione delle zone.

(6)Nel febbraio 2025 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Toscana in Italia, in un’area elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Per garantire la continuità territoriale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, tale area dell’Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.

(7)Nel marzo 2025 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione Piemonte in Italia, in un’area elencata come zona soggetta a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situata nelle immediate vicinanze di una zona soggetta a restrizioni I elencata in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale area dell’Italia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questo focolaio.

(8)Nel marzo 2025 sono stati inoltre rilevati due focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Pomerania e Pomerania occidentale in Polonia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Per garantire la continuità territoriale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I e interessate da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questi focolai.

(9)Nel febbraio 2025 sono stati altresì rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni Mazowieckie, Pomerania, Santacroce e Pomerania occidentale in Polonia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situate nelle immediate vicinanze di zone soggette a restrizioni I elencate in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali aree della Polonia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questi focolai.

(10)Nel febbraio 2025 sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle contee di Nitra e Žilina in Slovacchia, in aree elencate come zone soggette a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ma situate nelle immediate vicinanze di zone soggette a restrizioni I elencate in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato e gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero essere ridefiniti per tenere conto di questi focolai.

Per la pubblicazione integrale:

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EurLex

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