Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/468 della Commissione del 12 marzo 2025 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica del Cile.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma della decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio (2), l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile è stato concluso il 13 dicembre 2024 (3).

(2)L’accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Cile siano ridotti o soppressi conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all’allegato 2 dell’accordo. L’allegato 2 dispone che per talune merci originarie del Cile la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari.

(3)L’allegato 2, sezione B, dell’accordo dispone che l’Unione gestisca tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione gestisce tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(4)L’accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2025. Per garantire l’effettiva applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell’ambito dell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Cile che figurano nell’allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’allegato sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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