L'UNIONE EUROPEA,
e
LA REPUBBLICA DI SERBIA,
di seguito denominate individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») sia chiamata a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Serbia, anche sul territorio della Repubblica di Serbia,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica di Serbia,
CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Repubblica di Serbia per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,
CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nella Repubblica di Serbia e nell'Unione europea,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Serbia ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale,
TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,
CONSIDERANDO che la Repubblica di Serbia ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Repubblica di Serbia dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Repubblica di Serbia sono parti,
CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a rispettare la legislazione nazionale della Repubblica di Serbia, come pure il pertinente diritto internazionale e dell'Unione europea,
CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica di Serbia, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.
2.Il dispiegamento di cui al paragrafo 1 può avvenire nel territorio della Repubblica di Serbia.
3.Il presente accordo riguarda la Repubblica di Serbia. Il presente accordo non riguarda il Kosovo (*1).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
1)«attività operativa»: un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;
2)«Agenzia»: l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sue eventuali modifiche;
3)«controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
4)«squadre per la gestione delle frontiere»: le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;
5)«forum consultivo»: l'organo consultivo istituito dall'Agenzia a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;
6)«corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea»: il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;
7)«EUROSUR»: il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia;
8)«osservatore dei diritti fondamentali»: l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;
9)«Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
10)«episodio»: una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o della Repubblica di Serbia, lungo le stesse o in loro prossimità;
11)«operazione congiunta»: un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali della Repubblica di Serbia responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali la migrazione irregolare, le minacce presenti o future alle frontiere della Repubblica di Serbia o la criminalità transfrontaliera, o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di dette frontiere;
12)«membro della squadra»: un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;
13)«Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;
14)«area operativa»: l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;
15)«Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa a un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
16)«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online, o con riferimento a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
17)«intervento rapido alle frontiere»: un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere della Repubblica di Serbia mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio della Repubblica di Serbia incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali della Repubblica di Serbia responsabili del controllo di frontiera;
18)«personale statutario»: il personale alle dipendenze dell'Agenzia conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2).
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