IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2024/1639 del Consiglio (2) , l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo») è stato firmato il 25 giugno 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall’Unione con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(3)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(5)È opportuno approvare l’accordo.
(6)In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe procedere alla notifica prevista all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo») è approvato a nome dell’Unione (5).
Articolo 2
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo (6).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
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