LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1893/2006 ha definito una classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione («NACE Rev. 2») la cui applicazione decorre dal 1o gennaio 2008.
(2)Dall'inizio dell'applicazione della NACE Rev. 2, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo.
(3)In seguito a tali cambiamenti è stato necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata («NACE Rev. 2.1»).
(4)Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di confrontare la versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa, il 1o agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza (3) corredata di note esplicative (4).
(5)Un ampio corpus legislativo stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE. Al fine di consentire ai fornitori dei dati di adeguarsi agli obblighi normativi modificati, l'applicazione della classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1) è stata differita per quanto riguarda determinati obblighi in materia di trasmissione dei dati stabiliti in diversi atti giuridici dell'Unione. Ai fini di una migliore fattibilità pratica degli obblighi in materia di trasmissione dei dati, la decorrenza di applicazione della NACE Rev. 2.1 per quanto riguarda determinati settori statistici deve essere ulteriormente modificata.
(6)Poiché la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella della versione originale della classificazione, la modifica del regolamento delegato (UE) 2023/137 di cui al presente regolamento non comporterebbe alcun onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o i rispondenti.
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