LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 13 dicembre 2021 la società CSI-Ireland ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per un biocida singolo denominato «SatPax® 70/30 IPA», del tipo di prodotto 2, quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Finlandia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-UG072043-42.
(2)Il principio attivo contenuto nel «SatPax® 70/30 IPA» è il propan-2-ol, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.
(3)Il 5 gennaio 2024 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
(4)Il 27 giugno 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «SatPax® 70/30 IPA» e la relazione di valutazione finale sul biocida singolo, conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Nel parere si conclude che «SatPax® 70/30 IPA» è un biocida singolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
(6)Il 15 luglio 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(7)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «SatPax® 70/30 IPA».
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società CSI-Ireland è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0032869-0000 per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso del biocida singolo «SatPax® 70/30 IPA» conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 30 marzo 2025 al 28 febbraio 2035.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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