LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno istituire un gruppo di esperti scientifici indipendenti nel settore dell’intelligenza artificiale («gruppo di esperti scientifici») al fine di sostenere le attività di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2024/1689 e fornire consulenza e sostegno all’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale («ufficio per l’IA») nello svolgimento dei suoi compiti.
(2)I membri del gruppo di esperti scientifici dovrebbero essere nominati in base a criteri oggettivi e a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse. I criteri di selezione inclusi nell’invito a manifestare interesse dovrebbero garantire che siano selezionati esperti multidisciplinari e interdisciplinari altamente qualificati, con un livello sufficiente di competenze scientifiche, sociotecniche o tecniche aggiornate su diversi aspetti relativi all’intelligenza artificiale («IA») e agli impatti dell’IA, o comunque pertinenti per l’efficace esecuzione del regolamento (UE) 2024/1689, comprese competenze nel campo dei settori di applicazione, dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza, a seconda dei casi, e che tali esperti siano in grado di agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico. L’invito a manifestare interesse dovrebbe stabilire la procedura di candidatura. I documenti giustificativi possono includere dichiarazioni rilasciate da un’autorità pubblica di uno Stato membro dell’Unione o dell’Associazione europea di libero scambio facente parte dello Spazio economico europeo, che attestino la competenza scientifica, sociotecnica o tecnica dei candidati.
(3)Al fine di assicurare un funzionamento efficace, garantendo nel contempo la diversità delle competenze, il numero di esperti da nominare nel gruppo di esperti scientifici non dovrebbe essere superiore a 60, come stabilito in consultazione con il consiglio europeo per l’intelligenza artificiale («consiglio per l’IA»). Per ciascun mandato il numero di esperti da nominare nel gruppo di esperti scientifici dovrebbe essere determinato e specificato nell’invito a manifestare interesse, sulla base del carico di lavoro previsto e delle competenze necessarie, e stabilito in ciascun caso in consultazione con il consiglio per l’IA. La Commissione valuterà il numero massimo di esperti sulla base dell’esperienza acquisita e prenderà in considerazione la possibilità di rivederlo nell’ambito di un eventuale riesame del presente regolamento.
(4)È opportuno stabilire i principi per la selezione di un gruppo di esperti diversificato. Nella selezione degli esperti la Commissione dovrebbe garantire, nella misura del possibile, l’equilibrio di genere e un’equa rappresentanza geografica. Ai fini di un’equa rappresentanza geografica dovrebbe essere nominato almeno un cittadino di ciascuno Stato membro dell’Unione e di ciascun membro dell’Associazione europea di libero scambio facente parte dello Spazio economico europeo, purché vi sia un candidato proveniente da tali paesi che soddisfi i criteri dell’invito. In ogni caso per ciascuno di tali paesi gli esperti non dovrebbero essere più di tre. Riconoscendo l’importanza di introdurre una diversità di prospettive nel gruppo di esperti scientifici, dovrebbe essere possibile nominare quali esperti anche cittadini di paesi terzi. Tuttavia almeno quattro quinti degli esperti del gruppo di esperti scientifici dovrebbero essere cittadini degli Stati membri dell’Unione o di un membro dell’Associazione europea di libero scambio facente parte dello Spazio economico europeo.
(5)Al fine di assicurare il funzionamento efficiente del gruppo di esperti scientifici, l’ufficio per l’IA e il Centro comune di ricerca della Commissione europea dovrebbero provvedere congiuntamente al suo segretariato.
(6)L’organizzazione del gruppo di esperti scientifici dovrebbe garantire flessibilità, in modo che le conoscenze specialistiche possano essere utilizzate in base alle esigenze. A tal fine il presidente e il segretariato dovrebbero nominare un relatore e i pertinenti contributori per quanto riguarda i singoli compiti del gruppo di esperti scientifici, tenendo conto, tra l’altro, delle competenze, comprese quelle settoriali, della disponibilità, degli eventuali conflitti di interessi e delle preoccupazioni in materia di sicurezza.
(7)Poiché il gruppo di esperti scientifici contribuisce al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione sostenendo le attività di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2024/1689, gli esperti dovrebbero ricevere una retribuzione adeguata per lo svolgimento dei compiti del gruppo di esperti scientifici su richiesta dell’ufficio per l’IA. Tale retribuzione dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione, in particolare all’articolo 237 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(8)Per evitare conflitti di interessi nello svolgimento dei loro compiti, gli esperti del gruppo di esperti scientifici dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi fornitore di sistemi di IA o di modelli di IA per finalità generali e dovrebbero agire in modo indipendente, imparziale e obiettivo. Per garantire la fiducia nel lavoro del gruppo di esperti scientifici, gli esperti dovrebbero redigere dichiarazioni di interessi e di impegno ad agire nell’interesse pubblico, che dovrebbero essere rese pubbliche. Allo stesso scopo, i compiti del gruppo di esperti scientifici dovrebbero essere svolti in modo trasparente e la sua composizione dovrebbe essere resa pubblica.
(9)Per consentire il potenziamento delle capacità nazionali necessarie per l’efficace esecuzione del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri dovrebbero poter ricorrere al sostegno del gruppo di esperti scientifici per le loro attività di esecuzione a norma di tale regolamento. L’ufficio per l’IA dovrebbe fornire mezzi pratici per consentire agli Stati membri di presentare una richiesta per ottenere tale sostegno. Le richieste dovrebbero essere necessarie e proporzionate e trattate tempestivamente da detto ufficio.
(10)Per garantire che il gruppo di esperti scientifici possa effettuare efficacemente segnalazioni qualificate all’ufficio per l’IA a norma dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1689, è opportuno stabilire le condizioni, le procedure e le modalità dettagliate per l’effettuazione di tali segnalazioni qualificate. L’ufficio per l’IA dovrebbe offrire un’interfaccia sicura attraverso la quale il gruppo di esperti scientifici possa trasmettere segnalazioni qualificate ed elementi probatori a sostegno di tali segnalazioni. Data la pertinenza e le possibili implicazioni di una segnalazione qualificata per un fornitore di un modello di IA per finalità generali, per effettuare tale segnalazione dovrebbe essere necessaria l’adozione di una decisione almeno a maggioranza semplice dei membri del gruppo di esperti scientifici.
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