LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2024 la Spagna è stata colpita da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti. Ripetuti episodi di depressione isolata hanno causato piogge eccezionalmente abbondanti e inondazioni devastanti, con gravi ripercussioni sulla produzione nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, olivicolo e zootecnico. In alcune regioni tali condizioni climatiche eccezionalmente avverse sono state precedute sin dall'inizio della stagione da mancanza di piogge e da condizioni di calore intenso nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024, che hanno determinato una situazione di siccità e hanno inciso gravemente sulla produzione di alcune colture, in particolare la frutta a guscio.
(2)Nell'estate del 2024 la Croazia è stata colpita da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti. All'inizio del 2024 la Croazia ha registrato periodi più caldi, seguiti da temperature più basse rispetto alle medie a lungo termine, che hanno inciso sulla fase di crescita avanzata delle colture. A ciò hanno fatto seguito temperature estremamente elevate e ondate di calore eccezionali nel luglio 2024, che hanno avuto un impatto significativo sulla produzione di determinati prodotti ortofrutticoli, di uve da vino e di alcuni seminativi, in particolare granturco, girasole, soia e barbabietola da zucchero.
(3)Nei mesi di dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024 Cipro è stata colpita da una marcata assenza di piogge associata a temperature tra le più alte mai registrate, che hanno determinato condizioni di siccità. Le scarse precipitazioni, le condizioni di siccità e il deficit idrico sono proseguiti durante la primavera e l'estate del 2024 e hanno colpito i settori cerealicolo e olivicolo e la produzione di alcuni ortofrutticoli, in particolare mandorle e uve da vino.
(4)Nel mese di luglio e all'inizio di agosto 2024 alcune zone della Lettonia sono state colpite da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti, nello specifico da precipitazioni di straordinaria intensità. Tali condizioni sono state precedute da temperature eccezionalmente basse, gelate e ondate di freddo nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024, seguite da temperature insolitamente elevate a partire da marzo 2024 e successivamente da ulteriori gelate all'inizio di maggio 2024. Queste forti fluttuazioni termiche hanno inciso sulla produzione delle colture, in particolare cereali e colza, e su quella di ortofrutticoli, incluse le patate.
(5)Nella prima metà dell'estate 2024 l'Ungheria è stata colpita da condizioni climatiche avverse di entità senza precedenti. Le temperature insolitamente miti, associate alla persistente assenza di precipitazioni e a condizioni di siccità, hanno inciso in modo significativo sulle colture di granturco e, in misura minore, su quelle di girasole, soia e barbabietola da zucchero, sul settore ortofrutticolo, comprese le patate, e su quello vitivinicolo.
(6)Sebbene alcuni elementi indichino che simili condizioni climatiche avverse e calamità naturali si verificano in tutta l'Unione in un contesto generale di rischi crescenti per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, l'intensità degli eventi in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria è stata eccezionale, con effetti su una superficie notevolmente estesa e una parte consistente della produzione.
(7)Gli ingenti danni causati da tali condizioni climatiche avverse e calamità naturali ai produttori agricoli e la conseguente perdita di reddito per i produttori colpiti in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole.
(8)È pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici derivanti dalle condizioni climatiche avverse e dalle calamità naturali in Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria.
(9)Gli ingenti danni e le perdite economiche subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse e delle calamità naturali costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.
(10)È opportuno fissare gli importi a disposizione di Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia e Ungheria tenendo conto in particolare del peso rispettivo di tali Stati membri nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e dell'impatto delle condizioni climatiche avverse e delle calamità naturali nei suddetti Stati membri.
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