LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (2), in particolare l’articolo 13, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (4), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (5), in particolare l’articolo 11, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha definito la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione (NACE Revisione 2, «NACE Rev. 2»). Da allora, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo. È stato pertanto necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (7) ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata (NACE Revisione 2 Aggiornamento 1, «NACE Rev. 2.1»).
(2)Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di poter confrontare tale versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa (NACE Rev. 2.1), il 1o agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza (8) corredata di note esplicative (9).
(3)L’ampio corpus legislativo che stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE comprende i regolamenti (CE) n. 2150/2002 e (CE) n. 1552/2005 nonché i regolamenti (CE) n. 1726/1999 (10), (CE) n. 1916/2000 (11), (CE) n. 198/2006 (12), (CE) n. 1062/2008 (13) e (UE) n. 349/2011 (14) della Commissione. Al fine di garantire che i suddetti obblighi in materia di trasmissione siano espressi in termini compatibili con la classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1), è opportuno modificare tali atti.
(4)Le sezioni 1 e 8 dell’allegato I e la sezione 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 fanno riferimento specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificate.
(5)Il regolamento (CE) n. 1726/1999 ha attuato il regolamento (CE) n. 530/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro. È pertanto opportuno modificare i riferimenti alla NACE Rev. 2 nell’allegato II, sezioni A e D, e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1726/1999.
(6)Il regolamento (CE) n. 1916/2000 ha attuato il regolamento (CE) n. 530/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 fanno riferimento alla NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificati.
(7)Il regolamento (CE) n. 198/2006 ha attuato il regolamento (CE) n. 1552/2005. Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 198/2006 fanno riferimento alla NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificati.
(8)Il regolamento (CE) n. 1062/2008 ha attuato il regolamento (CE) n. 453/2008 per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità. L’articolo 1 come pure gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1062/2008 fanno riferimento alla NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificati.
(9)Il regolamento (UE) n. 349/2011 ha attuato il regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro. Tutti e tre gli allegati del regolamento (UE) n. 349/2011 fanno riferimento specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione, nella sua forma inizialmente definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 349/2011 affinché sia espresso in termini di obblighi compatibili con la versione aggiornata della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2.1).
(10)Al fine di concedere ai fornitori dei dati un certo periodo di tempo per adattarsi ai nuovi obblighi normativi, la conformità alla classificazione aggiornata non dovrebbe essere obbligatoria immediatamente.
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