Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/23 della Commissione del 19 dicembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 14, lettera d), l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a), b) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, nonché disposizioni per la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti di tali organizzazioni e dei servizi di assistenza a terra forniti negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

(2)Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione e in linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento dovrebbe rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’assistenza a terra. Dovrebbe altresì tenere conto degli standard e delle norme raccomandate dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization – ICAO) applicabili e dell’esperienza acquisita a livello mondiale in materia di operazioni di assistenza a terra, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore dell’assistenza a terra. Inoltre, al fine di garantire un livello adeguato di sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra, le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere proporzionate, adeguate al rischio in materia di sicurezza delle attività di assistenza a terra e alla prestazione di sicurezza delle organizzazioni di assistenza a terra e dovrebbero altresì prevedere la flessibilità necessaria per definirne la conformità.

(3)I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero garantire che gli Stati membri svolgano una sorveglianza armonizzata e coerente delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe fornire il quadro per l’elaborazione e l’attuazione da parte delle autorità competenti di un sistema di gestione che comprenda i processi, la formazione e la qualifica del personale, nonché le procedure per la sorveglianza e, in particolare, per la sorveglianza cooperativa delle organizzazioni di assistenza a terra che si rendono necessari.

(4)Al fine di garantire che la sorveglianza delle organizzazioni di assistenza a terra dichiaranti sia eseguita in modo competente e corretto e che i risultati della sorveglianza siano utilizzati in maniera adeguata per migliorare la sicurezza delle organizzazioni soggette a sorveglianza, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che gli ispettori che svolgono attività di sorveglianza siano adeguatamente formati e qualificati e dispongano delle competenze e dell’esperienza adeguate per valutare la prestazione di sicurezza delle organizzazioni di assistenza a terra soggette alla loro sorveglianza.

(5)Al fine di consentire un uso efficiente delle risorse delle autorità competenti nello svolgimento delle attività di sorveglianza e di incoraggiare l’armonizzazione dei processi operativi e delle procedure di assistenza a terra mediante l’uso volontario di standard di settore, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di valutare congiuntamente la conformità degli standard del settore agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (2).

(6)Le attività di sorveglianza relative alla verifica del rispetto da parte delle organizzazioni di assistenza a terra di tutti i requisiti applicabili e conformi alla dichiarazione presentata dovrebbero essere applicate in maniera coerente e per tutto il periodo stabilito nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero a tal fine elaborare e attuare un programma di sorveglianza per garantire che l’ambito della sorveglianza sia coperto integralmente, come previsto.

(7)Per garantire l’attuazione di una sorveglianza basata sui rischi, il programma di sorveglianza dovrebbe basarsi in parte sui dati sulla sicurezza raccolti presso le organizzazioni di assistenza a terra, cosicché le autorità competenti possano avvalersi di un quadro completo del livello di sicurezza per ciascuna organizzazione di assistenza a terra soggetta a sorveglianza. Le segnalazioni sulla sicurezza dovrebbero garantire informazioni affidabili e sufficienti per consentire un’analisi accurata della sicurezza.

(8)Al fine di garantire che gli obblighi di segnalazione delle organizzazioni di assistenza a terra contribuiscano a migliorare la sicurezza delle operazioni di assistenza a terra, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro che consenta alle autorità competenti di fornire un riscontro diretto e coerente in merito agli eventi di assistenza a terra segnalati direttamente alle organizzazioni di assistenza a terra; ciò dovrebbe essere reso possibile, tra l’altro, attraverso il processo di sorveglianza.

(9)Le misure di regolamentazione dovrebbero dare la priorità alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel contesto della sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati in più di uno Stato membro, al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse ed evitare la duplicazione del lavoro e della sorveglianza. Le autorità nazionali competenti coinvolte nella sorveglianza di organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati in più di uno Stato membro dovrebbero condividere le informazioni necessarie ai fini di una sorveglianza efficiente e armonizzata. Un buon coordinamento dell’intero processo e la condivisione dei compiti di sorveglianza tra gli Stati membri interessati sono essenziali al fine di garantire una sorveglianza cooperativa efficace. In tal senso, le autorità nazionali competenti coinvolte nel processo di sorveglianza cooperativa dovrebbero fare affidamento su norme chiare che definiscano i loro compiti e disporre degli strumenti adeguati per condividere tra loro i risultati delle attività di sorveglianza svolte negli aeroporti soggetti alla loro sorveglianza e presso il luogo principale delle attività delle organizzazioni di assistenza a terra, a partire dal quale tali organizzazioni esercitano il controllo e applicano il sistema di gestione in tutti i loro siti di attività.

(10)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 (3), emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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