Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/24 della Commissione del 19 dicembre 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per gli operatori di aeromobili relativi alle attività di assistenza a terra.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra da parte delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra e degli operatori di aeromobili che svolgono auto-assistenza.

(2)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo e, tra l’altro, le istruzioni e le procedure per il personale coinvolto nelle operazioni a terra, i compiti, le responsabilità e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni a terra e le attività appaltate degli operatori di aeromobili. Tali requisiti tecnici e procedure amministrative dovrebbero essere aggiornati, chiariti e allineati ai requisiti relativi ai servizi di assistenza a terra e alle organizzazioni che li forniscono di cui al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (3).

(3)Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, il presente regolamento dovrebbe: rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore dell’assistenza a terra; tenere conto degli standard e delle pratiche raccomandate applicabili dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, delle esperienze in termini di operazioni di assistenza a terra a livello internazionale, nonché del progresso scientifico e tecnico nel campo dell’assistenza a terra; essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità delle attività di assistenza a terra e prevedere la flessibilità necessaria per la conformità richiesta.

(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 965/2012 per tener conto delle modifiche introdotte dalle disposizioni in materia di assistenza a terra di cui al regolamento delegato (UE) 2025/20, sia quando tali servizi sono appaltati a un fornitore terzo di servizi di assistenza a terra sia quando sono svolti come auto-assistenza da operatori di aeromobili del trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi.

(5)I requisiti in materia di assistenza a terra applicabili agli operatori di aeromobili introducono nuovi termini per definire i compiti e i processi di assistenza a terra ed è pertanto opportuno aggiungere nuove definizioni per tali termini.

(6)Tutte le organizzazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 sono responsabili della gestione dei rischi per la sicurezza e mirano al miglioramento continuo della sicurezza, compresa la condivisione reciproca delle informazioni afferenti alla sicurezza. Lo scopo è garantire un approccio comune nell’affrontare i rischi per la sicurezza delle interfacce nelle operazioni di assistenza a terra, al di là degli obblighi di segnalazione di eventi. Tale approccio completerebbe gli obblighi di segnalazione di eventi alle autorità competenti e garantirebbe un flusso di informazioni sulla sicurezza più diretto tra i portatori di interessi coinvolti. Le norme dovrebbero pertanto essere modificate per consentire agli operatori di aeromobili di condividere le informazioni pertinenti in materia di sicurezza risultanti dalle segnalazioni di eventi o dalle ispezioni e dagli audit di sorveglianza con altre organizzazioni al fine di sostenerle nel mantenere la sicurezza delle loro operazioni.

(7)I requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139 impongono alle organizzazioni di fornire servizi di assistenza a terra conformemente alle istruzioni e alle procedure operative degli operatori di aeromobili. Le procedure operative per lo stesso servizio di assistenza a terra applicate allo stesso tipo di aeromobile possono differire notevolmente tra gli operatori di aeromobili, il che aumenta il rischio di errore umano in quanto potrebbe causare danni agli aeromobili e costituire un serio pericolo per la sicurezza del volo. L’armonizzazione delle varie procedure operative è pertanto essenziale per la fornitura efficiente e in sicurezza di servizi di assistenza a terra. Il presente regolamento dovrebbe consentire il più possibile la riduzione delle numerose procedure operative diverse per lo stesso servizio di assistenza a terra applicate allo stesso tipo di aeromobile e garantire l’armonizzazione di tali procedure. Poiché le organizzazioni di assistenza a terra sono tenute a sviluppare le proprie procedure operative per la fornitura di servizi di assistenza a terra, dando priorità alla sicurezza e mantenendo un equilibrio tra sicurezza e pressione commerciale, le norme sulle operazioni di volo dovrebbero essere modificate per consentire agli operatori di aeromobili di convenire che l’organizzazione di assistenza a terra che dichiara la propria attività a norma del regolamento delegato (UE) 2025/20 applichi le sue procedure operative per la fornitura dei servizi di assistenza a terra.

(8)Per garantire la proporzionalità dell’ambito di applicazione e l’allineamento al regolamento delegato (UE) 2025/20, le nuove responsabilità relative all’assistenza a terra interesseranno solo gli operatori di velivoli che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi quando detti operatori svolgono auto-assistenza. Le norme sulle operazioni di volo dovrebbero contenere il necessario riferimento al regolamento delegato (UE) 2025/20, evitando in tal modo duplicazioni. Allo stesso tempo, i requisiti dovrebbero costituire un riferimento in termini di sicurezza per la fornitura dei servizi di assistenza a terra che sono esclusi dal regolamento delegato (UE) 2025/20 e che restano sotto la piena responsabilità e il pieno controllo dell’operatore di aeromobile.

(9)Gli operatori di aeromobili sono responsabili dell’esecuzione di determinate attività di assistenza a terra che restano sotto il loro pieno controllo e che non sono disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2025/20. È il caso della supervisione a terra quando detta attività è svolta come auto-assistenza da parte di qualsiasi operatore, con personale proprio, nonché di determinate fasi del processo di controllo del carico, vale a dire i calcoli della massa e del centraggio, la pianificazione del carico, l’emissione di documenti riguardanti la massa e il centraggio e le relative comunicazioni, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte come auto-assistenza o esternalizzate come servizi appaltati. Le norme sulle operazioni di volo dovrebbero essere modificate per chiarire le responsabilità dell’operatore per quanto riguarda dette attività di assistenza a terra.

(10)Il programma di formazione per il personale addetto all’assistenza a terra degli operatori di aeromobili che svolgono auto-assistenza dovrebbe anche essere incluso nel loro manuale delle operazioni senza alcuna approvazione da parte dell’autorità competente. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento per tutte le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra, il programma di formazione incluso nel manuale delle operazioni dovrebbe essere soggetto a verifica solo durante le regolari attività di sorveglianza. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il pertinente requisito relativo alle operazioni di volo al fine di rispecchiare tale parità di trattamento.

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