LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono, nonché i requisiti per la sorveglianza di tali organizzazioni da parte delle autorità competenti e i servizi di assistenza a terra forniti negli aeroporti dell’Unione che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
(2)Conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato VII, punto 4.2.1, del regolamento (UE) 2018/1139 e al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (2), le organizzazioni responsabili della fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per gestire i rischi in materia di sicurezza. Tali rischi in materia di sicurezza possono derivare anche da minacce alla sicurezza delle informazioni. È opportuno che i rischi di tale natura siano adeguatamente affrontati dalle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra. A tal fine, l’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato per includere le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra.
(3)Le imprese soggette al regolamento delegato (UE) 2022/1645, come le organizzazioni di assistenza a terra e le organizzazioni che forniscono servizi di gestione del piazzale, operano nell’ambito di un regime di dichiarazione. Ciò implica che il loro sistema di gestione o i relativi componenti non devono essere approvati dalle rispettive autorità competenti. Lo stesso regime dovrebbe consentire a tali organizzazioni di applicare le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni senza che l’autorità competente sia tenuta ad approvare il loro manuale di gestione della sicurezza delle informazioni o il processo per la gestione delle modifiche. I requisiti relativi a detti elementi dovrebbero essere modificati per tenere conto di tale esenzione per le organizzazioni dichiaranti.
(4)Le organizzazioni di cui al presente regolamento che sono già soggette agli obblighi di sicurezza derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (4) dovrebbero inoltre conformarsi ai requisiti di cui all’allegato I (parte IS.D.OR.230 «Sistema di segnalazione esterna della sicurezza delle informazioni») del regolamento delegato (UE) 2022/1645, poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 non contiene disposizioni relative alla segnalazione esterna degli inconvenienti per la sicurezza delle informazioni.
(5)I requisiti di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 (5), emesso dall’Agenzia conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(6)Conformemente all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6).
(7)Al fine di fornire alle organizzazioni il tempo sufficiente per garantire la conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da sei anni dalla data di entrata in vigore.
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