Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/339 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modalità di applicazione dell’articolo 6 bis del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (1), in particolare l’articolo 6 quinquies, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 ha introdotto una nuova misura che fornisce un sostegno temporaneo eccezionale, in risposta all’impatto delle calamità naturali, da finanziare a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito del quadro giuridico applicabile nel periodo di programmazione 2014-2020, prorogato da tale regolamento.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda la presentazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale ed è pertanto da applicare alla nuova misura. È tuttavia necessario stabilire alcune norme supplementari per garantire che la nuova misura sia attuata in modo uniforme nell’ambito del quadro giuridico applicabile.

(3)È opportuno prevedere un codice e un indicatore di prodotto adeguato per la nuova misura introdotta dall’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 da attuare con i programmi di sviluppo rurale.

(4)Per poter beneficiare della deroga al principio di non regressione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, gli Stati membri dovrebbero presentare le informazioni sul contributo totale dell’Unione riassegnato alla misura pertinente di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(5)Vista la situazione di urgenza derivante dall’impatto delle calamità naturali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerati gli effetti devastanti delle calamità naturali attuali e l’urgenza di affrontarne e attenuarne l’impatto sul settore agroalimentare e forestale dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di iniziare ad attuare la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 non appena entreranno in vigore le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È pertanto opportuno che il presente regolamento di esecuzione si applichi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento (UE) 2024/3242 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell’attuazione della misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare la sua aggiunta ai programmi di sviluppo rurale per il periodo di programmazione del FEASR 2014-2020, prorogato da tale regolamento, il relativo codice della misura e sottomisura di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è 23 (M23).

Articolo 2

Ai fini dell’attuazione della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220, le informazioni sul contributo totale dell’Unione riassegnato alla misura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono fornite alla lettera c) del piano di finanziamento di cui all’allegato I, parte I, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Articolo 3

Ai fini dell’attuazione della misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220, l’indicatore di prodotto dello SR utilizzato è l’indicatore O.4 di cui all’allegato IV, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Articolo 4

La relazione annuale di attuazione di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere anche una ripartizione come prevista dall’allegato VII, tabella C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la misura di cui all’articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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