LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 89, lettera a), e l’articolo 147, paragrafo 3, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/273 (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione.
(2)A norma del regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione (3), per i prodotti vitivinicoli d’importazione elaborati a decorrere dall’8 dicembre 2023, l’elenco degli ingredienti è un’indicazione obbligatoria che costituisce parte integrante della «descrizione del prodotto» nei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/273. L’allegato V, sezione A, del regolamento delegato (UE) 2018/273 dispone che i documenti di accompagnamento contengano una descrizione del prodotto. L’obbligo di includere l’elenco degli ingredienti si applica sia ai vini trasportati sfusi sia ai prodotti vitivinicoli imbottigliati ed etichettati. Dato che l’elenco degli ingredienti deve figurare sui singoli imballaggi dei prodotti vitivinicoli imbottigliati ed etichettati, per motivi di semplificazione non appare necessario che questo elenco debba essere incluso nel documento di accompagnamento. È pertanto opportuno modificare i requisiti relativi alla descrizione dei prodotti importati di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2018/273 in modo che l’elenco degli ingredienti sia incluso nei documenti di accompagnamento solo per i prodotti vitivinicoli importati che non sono imbottigliati ed etichettati.
(3)A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato 9-E dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda (4) («l’accordo»), il vino prodotto in Nuova Zelanda può essere importato nell’Unione utilizzando il documento semplificato VI-1.
(4)Al fine di attuare l'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato 9-E dell’accordo, è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per includere una disposizione che consenta l'uso dell'esenzione di cui all’articolo 21, lettera b), di tale regolamento delegato per l'importazione nell’Unione di vini originari della Nuova Zelanda.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/273,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/273
L’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:
1)nella parte III, sezione C. Contenuto, casella 6 (casella 5 per l’estratto VI-2) Descrizione del prodotto importato, l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:
«— elenco degli ingredienti: solo per i prodotti vitivinicoli elaborati a decorrere dall’8 dicembre 2023 che non sono imbottigliati ed etichettati.»;
2)nella parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:
«A.Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 21, lettera b):
— Australia
— Cile
— Nuova Zelanda».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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