LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) 2019/631, a partire dal 2025 per calcolare gli obiettivi specifici per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture nuove e per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi devono essere utilizzate le masse di prova medie di tutte le autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi (valori TM0). I valori TM0 da utilizzare per il calcolo devono essere regolarmente adeguati alla rispettiva massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati.
(2)I valori TM0 per il 2025 e il 2026 sono determinati come la rispettiva massa di prova media di tutte le nuove autovetture nuove e di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023. In base ai dati di monitoraggio raccolti dalla Commissione a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631, la massa di prova media di tutte le autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2022 e 2023 è risultata pari a 1 650,15 kg e la massa di prova media di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli anni civili 2022 e 2023 pari a 2 161,13 kg. I valori TM0 per il 2025 e il 2026, di cui all’allegato I, parte A, punto 6.2.1, e all’allegato I, parte B, punto 6.2.1, del regolamento (UE) 2019/631 dovrebbero pertanto corrispondere a tali valori.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 è così modificato:
(1)nella parte A, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:
«TM0 è pari a 1 650,15 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.»;
(2)nella parte B, punto 6.2.1, la voce TM0 è sostituita dalla seguente:
«TM0 è pari a 2 161,13 kg nel 2025 e 2026 e al valore in chilogrammi (kg) determinato conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), negli altri anni civili.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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