Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/393 della Commissione del 26 febbraio 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 1o luglio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di resine epossidiche («resine epossidiche») originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (la Repubblica popolare cinese, Taiwan e la Thailandia continuano ad essere considerati «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 6 giugno 2024 («denuncia») dalla coalizione ad hoc dei produttori di resine epossidiche («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di resine epossidiche ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.Registrazione

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2714 della Commissione (3) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3.Parti interessate

(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità coreane, cinesi, taiwanesi e thailandesi, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4. Osservazioni in merito all’apertura

(6)Il comitato per la resina epossidica e le applicazioni della China Petroleum and Chemical Industry Federation («comitato»), che agisce per conto dei produttori cinesi di resine epossidiche (4), ha asserito che l’industria dell’Unione non ha soddisfatto la norma in materia di elementi di prova sufficienti per l’apertura del presente procedimento e che la Commissione non ha debitamente verificato il contenuto della denuncia. Secondo il comitato, nella denuncia avrebbero dovuto essere incluse informazioni in merito a tutti i fattori che figurano all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base.

(7)Innanzitutto, il criterio giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento di base («sufficiente per giustificare l’apertura di un’inchiesta») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia non sono le stesse su cui la Commissione basa le proprie risultanze al termine di un’inchiesta. La denuncia deve infatti contenere sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui il denunciante possa ragionevolmente disporre. Inoltre l’articolo 5 del regolamento di base non richiede che tutti i fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, siano analizzati o mostrino un deterioramento affinché si possa constatare l’esistenza di elementi di prova sufficienti attestanti un pregiudizio notevole. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma di fatto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori (ma non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Nel caso di specie l’analisi condotta dalla Commissione degli elementi di prova forniti dai denuncianti, conformemente all’articolo 2 del regolamento di base, ha portato alla conclusione che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità. L’argomentazione del comitato è stata pertanto respinta.

(8)Il comitato ha sostenuto che la versione non riservata della denuncia e dei suoi allegati non consentiva una comprensione ragionevole della sostanza delle informazioni espunte e che complicava notevolmente la capacità delle altre parti interessate di presentare osservazioni significative. Più specificamente, il comitato ha sostenuto che tutti gli indicatori di pregiudizio a livello di Unione e i dati per i produttori denuncianti sono stati presentati sotto forma di intervalli di valori senza elementi di prova, che numerose fonti di informazione non sono state comunicate e che alcuni allegati contenenti calcoli del margine di dumping hanno omesso del tutto tutti i dati sostanziali che avrebbero consentito al comitato di rispondere alle asserzioni di dumping formulate.

(9)Il produttore esportatore thailandese Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited («Aditya Birla») ha parimenti sostenuto l’eccessiva riservatezza concessa dalla Commissione ai denuncianti, che a suo avviso era contraria all’articolo 19 del regolamento di base. L’argomentazione riguardava informazioni espunte nella denuncia concernenti varie relazioni di mercato (ECH Market Report, 2022 CEH Epoxy Resins, Tecnon Orbichem), lettere di sostegno, elementi di prova a sostegno dei calcoli del dumping e dell’undercutting/underselling (compresa l’analisi dell’undercutting e dell’underselling mancante per la Thailandia) e l’analisi dell’impatto della COVID-19 sull’industria dell’Unione.

(10)Innanzitutto, la Commissione ha constatato che le informazioni fornite nella denuncia, comprese quelle espunte per motivi di riservatezza, consentivano una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Data la struttura dell’industria dell’Unione, la Commissione ha accettato intervalli di valori per gli indicatori microeconomici e macroeconomici. Gli intervalli di valori indicati per gli indicatori di pregiudizio hanno fornito dettagli sufficienti per consentire una comprensione ragionevole della sostanza delle informazioni presentate e per valutare gli andamenti di tutti gli indicatori di pregiudizio, in particolare dato che è stato fornito un indice per ciascun indicatore.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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