Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/326 della Commissione del 18 febbraio 2025 che dispone la registrazione delle importazioni di valina originaria della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 dicembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di valina originaria della Repubblica popolare cinese.

(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 5 novembre 2024 da Eurolysine SAS per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di valina.

1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenenti o meno impurità.

(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) ed è originario della Repubblica popolare cinese. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.REGISTRAZIONE

(5)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.

(8)Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping si stimano un margine di dumping del 65 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra [il 150 % e il 250 %] (3) per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.

3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(10)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenenti o meno impurità, attualmente classificati con il codice NC 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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