LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)In seguito a un’inchiesta («inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio (2) («regolamento iniziale»), misure antidumping definitive sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Le misure sono state istituite sotto forma di un dazio fisso pari a 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni dalla RPC, a eccezione dei tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co. Ltd («Sichuan»), Shandong Holitech Chemical Industry Co. Ltd («Shandong») e Henan Junhua Development Company Ltd («Henan»), alle cui esportazioni è stato imposto un prezzo minimo all’importazione («PMI») pari a 1 153 EUR/tonnellata.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione (3), la Commissione ha reistituito tali misure in seguito a un riesame in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»). In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza («secondo riesame in previsione della scadenza»), la Commissione ha nuovamente reistituito tali misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione (4).
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2653 della Commissione (5) («regolamento (UE) 2023/2653») e in seguito a un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha modificato le misure di cui al considerando 2 imponendo un prezzo minimo all’importazione pari a 1 346 EUR/tonnellata alle importazioni di melamina fabbricata da Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd. («Xinjiang») e originaria della RPC.
1.2.Domanda di riesame intermedio parziale
(4)Il 13 novembre 2023 LAT Nitrogen Linz GmbH e LAT Nitrogen Piesteritz GmbH (insieme, «LAT Nitrogen» (6)), OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA («richiedenti»), agendo per conto dell’industria dell’Unione della melamina, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, hanno presentato una domanda di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping sulle importazioni di melamina originaria della RPC, limitato alla forma delle misure.
(5)In particolare, i richiedenti hanno chiesto che la forma delle misure in vigore, consistente in un dazio fisso e un prezzo minimo all’importazione, fosse modificata in un dazio ad valorem, a motivo del fatto che le circostanze che hanno giustificato la forma dei dazi iniziali sono mutate in modo significativo e duraturo; che altri mutamenti duraturi delle circostanze hanno fatto sì che il dazio fisso e il prezzo minimo all’importazione non siano più adatti allo scopo; e, infine, che l’applicazione di un dazio fisso e di un prezzo minimo all’importazione arreca ai richiedenti un grave pregiudizio.
1.3.Apertura di un riesame intermedio
(6)Il 20 dicembre 2023, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (7), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
(7)Il riesame intermedio parziale è stato limitato alla forma delle misure e in particolare alla valutazione se fosse o no nell’interesse dell’Unione mantenere le misure attualmente in vigore sotto forma di un prezzo minimo all’importazione e di dazi fissi.
1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(8)L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2022 e il 30 settembre 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). Il periodo in esame è compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.
1.5.Parti interessate
(9)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura e li ha invitati a partecipare.
(10)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame intermedio parziale e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
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