Decisione (PESC) 2025/336 del Consiglio del 18 febbraio 2025 che modifica la Decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1).

(2)Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2664 (2022). In tale risoluzione, l’UNSC ha disposto che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. Nella medesima risoluzione, l’UNSC ha inoltre statuito che la deroga umanitaria si applicherà al regime di sanzioni relativo all’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di tale risoluzione.

(3)Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2016/1693 per introdurre l’esenzione umanitaria istituita dall’UNSC nella risoluzione 2664 (2022), che si applicherebbe fino al 9 dicembre 2024, a meno che l’UNSC decida di prorogarne l’applicazione oltre tale data.

(4)Il 6 dicembre 2024 l’UNSC ha adottato la risoluzione 2761 (2024) e ha disposto che le la deroga umanitaria introdotta dal paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) dovrebbe continuare ad applicarsi al regime di sanzioni relativo all’ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

(5)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 2, è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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