LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il concetto di «operazione» di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 non è legato al tipo di portafogli utilizzato dall’ordinante o dal beneficiario per avviare o ricevere un’operazione associata all’uso di un token collegato ad attività come mezzo di scambio. Di conseguenza, per specificare la metodologia di cui all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, è necessario considerare che la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento dovrebbe comprendere le operazioni tra portafogli custoditi nonché quelle tra un portafoglio custodito da un lato, e dall’altro un portafoglio non custodito, oppure altri tipi di indirizzi di registri distribuiti non controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività. Le operazioni tra portafogli non custoditi, oppure tra portafogli non custoditi e altri tipi di indirizzi di registri distribuiti non controllati dal possessore di un token collegato ad attività o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, non dovrebbero rientrare nell’ambito della comunicazione di informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, tenendo conto del fatto che gli emittenti potrebbero non disporre delle informazioni necessarie per riferire in merito a tali operazioni ai sensi di quelle disposizioni. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di comunicazione degli emittenti in relazione a tali operazioni a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione (2).
(2)A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, le operazioni associate a usi come mezzo di scambio sono soltanto le operazioni che comportano un cambiamento della persona fisica o giuridica che ha diritto al token collegato ad attività. Ciò vale anche quando il titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) rimane lo stesso e indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano regolate nel registro distribuito («on-chain») o al di fuori del registro distribuito («off-chain»). Di conseguenza, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, i dati che l’emittente deve trasmettere all’autorità competente non dovrebbero includere i trasferimenti di un token collegato ad attività tra diversi indirizzi o conti della stessa persona.
(3)Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 talune operazioni non devono essere considerate associate a usi di token collegati ad attività come mezzo di scambio. In particolare, come chiarisce il considerando 61 del medesimo regolamento, le operazioni associate a usi di token collegati ad attività come mezzo di scambio sono le operazioni associate ai pagamenti di debiti, anche nell’ambito di operazioni con esercenti, e non dovrebbero comprendere le operazioni associate a funzioni e servizi di investimento quali un mezzo di scambio di fondi o altre cripto-attività, a meno che non si dimostri che il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di operazioni in altre cripto-attività. È pertanto necessario specificare ulteriormente il tipo di operazioni oggetto di comunicazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114.
(4)L’emittente dovrebbe stimare il numero e il valore delle operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, deducendo dal numero e dal valore totali delle operazioni regolate nel token collegato ad attività, durante il trimestre pertinente, le operazioni in cui il token collegato ad attività è scambiato con fondi o altre cripto-attività con l’emittente o con un prestatore di servizi per le cripto-attività, le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato come garanzia reale al fine di effettuare operazioni con strumenti finanziari e le operazioni in cui il token collegato ad attività è utilizzato per il regolamento di un contratto derivato. L’emittente può inoltre dedurre anche altre operazioni con il token collegato ad attività laddove l’emittente abbia fondati motivi per presumere che la finalità delle rispettive operazioni non sia il pagamento di beni o servizi, a condizione che l’emittente sia in grado di dimostrare all’autorità competente, su richiesta, di avere fondati motivi per presumere che tali operazioni non riguardino l’uso del token collegato ad attività per pagare beni o servizi.
(5)Le operazioni associate a usi di un token collegato ad attività come mezzo di scambio dovrebbero includere anche le operazioni in cui una o più cripto-attività diverse dal token collegato ad attività sono utilizzate per pagare beni e servizi, a condizione che tali operazioni siano regolate nel token collegato ad attività. Ciò può includere, ad esempio, i casi in cui un token collegato ad attività è utilizzato come attività ponte per il regolamento di operazioni con una cripto-attività diversa dal token collegato ad attività, i casi in cui la finalità di tale operazione è il pagamento di beni o servizi e i casi in cui un token collegato ad attività è utilizzato come attività ponte per il regolamento di un’operazione che coinvolge due cripto-attività diverse dal token collegato ad attività, laddove la finalità di tale operazione sia quella di pagare beni o servizi. Per contro, le operazioni in cui le parti desiderano negoziare o scambiare due cripto-attività distinte diverse dal token collegato ad attività e convengono di regolare l’operazione utilizzando un token collegato ad attività, senza che la finalità dell’operazione sottostante sia quella di pagare beni o servizi, non dovrebbero rientrare nel perimetro della comunicazione di informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114.
(6)L’emittente dovrebbe determinare, per ciascuna operazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114, l’area monetaria unica per la quale tale operazione dovrebbe essere oggetto di comunicazione. Le operazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento dovrebbero essere le operazioni in cui sia l’ordinante sia il beneficiario sono situati nella stessa area monetaria unica all’interno dell’Unione.
(7)Per garantire che il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali delle operazioni giornaliere siano stimati sulla base di dati affidabili e solidi e per migliorare la qualità delle comunicazioni, l’emittente dovrebbe disporre di sistemi e procedure che gli consentano di riconciliare i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività del beneficiario o, nel caso di operazioni da un portafoglio custodito a un portafoglio non custodito, i dati ricevuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività dell’ordinante, a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 con i dati messi a disposizione dell’emittente da altre fonti, compresi se del caso i dati relativi alle operazioni disponibili sul registro distribuito.
(8)Conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni degli articoli 22 e 23 e dell’articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento si applicano anche ai token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, a tali token di moneta elettronica.
(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(10)L’Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (4).
Per la pubblicazione integrale:
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it