Regolamento Delegato (UE) 2025/297 della Commissione del 31 ottobre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 119, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, l’Autorità bancaria europea («ABE») istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza («collegio») per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi di tale regolamento. L’articolo 119, paragrafo 2, elenca i soggetti che costituiscono i membri principali del collegio.

(2)Al fine di garantire un funzionamento coerente e uniforme di tali collegi in tutta l’Unione europea, l’ABE deve determinare, a norma dell’articolo 119, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, quali dei soggetti di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), di tale regolamento sono considerati essere i più rilevanti e, a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera l), di tale regolamento, in quali Stati membri un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica è considerato un token utilizzato su vasta scala. A tale fine l’ABE dovrebbe tenere conto dei soggetti che figurano ai primi posti di una classifica stilata sulla base di criteri adeguati, delle specificità di ciascun caso e dell’equilibrio tra la necessità di assicurare una rappresentanza adeguata delle autorità competenti pertinenti in seno al collegio e quella di assicurare il funzionamento efficace del collegio.

(3)L’ABE dovrebbe inoltre poter decidere di invitare a diventare membri del collegio le autorità competenti soltanto di alcuni dei soggetti ritenuti più rilevanti ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), del regolamento (UE) 2023/1114, qualora l’ABE ritenga che tali soggetti siano gli unici rilevanti nella loro categoria ai fini dei lavori del collegio.

(4)L’ABE dovrebbe rivalutare, almeno ogni due anni, quali autorità siano idonee a essere membri del collegio a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, lettere d), e), f), h) e l), del regolamento (UE) 2023/1114. La frequenza di tale rivalutazione dovrebbe essere stabilita tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata delle autorità competenti pertinenti in seno al collegio, che può mutare nel corso del tempo, in particolare a seguito di sviluppi del mercato che incidano sul token collegato ad attività o sul token di moneta elettronica, nonché della necessità di garantire la stabilità del collegio stesso.

(5)A norma dell’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, l’istituzione e il funzionamento del collegio si dovrebbero basare su un accordo scritto tra i suoi membri. Tenuto conto dei termini di cui all’articolo 119, paragrafo 1, di tale regolamento per l’istituzione del collegio, è opportuno specificare nel presente regolamento le modalità pratiche per la conclusione di tale accordo scritto.

(6)I membri del collegio dovrebbero discutere in merito a qualsiasi eventuale affidamento di compiti tra i membri stessi, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114. Qualora sia istituito un collegio per un ente creditizio emittente di un token di moneta elettronica significativo, per il quale la responsabilità di vigilanza a norma del regolamento (UE) 2023/1114 spetta all’autorità di vigilanza prudenziale competente e non è trasferita all’ABE, quest’ultima dovrebbe poter affidare i suoi compiti di presidente del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 7, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2023/1114 all’autorità di vigilanza prudenziale cui compete la vigilanza dell’ente creditizio in questione o dovrebbe poterli condividere con quest’ultima. Tale affidamento o condivisione di compiti potrebbe essere necessario per garantire un coordinamento più efficace del collegio, in quanto tale autorità si trova in una posizione migliore per coordinarsi e comunicare con le altre autorità pertinenti per l’ente creditizio in questione e dispone di una conoscenza migliore della situazione di tale ente creditizio. Tuttavia l’ABE dovrebbe rimanere incaricata di stabilire modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, al fine di garantire che mantenga la sorveglianza sulla presidenza del collegio. L’accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del medesimo regolamento dovrebbe inoltre descrivere le modalità relative all’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri a norma dell’articolo 119, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento, qualora tale affidamento abbia luogo.

(7)Il presidente del collegio dovrebbe avere la possibilità di invitare altre autorità che non sono membri del collegio a partecipare a una riunione del collegio o alla trattazione di un determinato punto all’ordine del giorno. In tale contesto potrebbero figurare autorità collegate all’emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo, oppure al gruppo a cui appartiene, sulla base di altre normative settoriali, quali l’autorità di vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 41), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o il supervisore capofila del pertinente collegio di supervisione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, a seconda dei casi. Il presidente del collegio dovrebbe decidere quali informazioni siano pertinenti per tali autorità e coinvolgerle di conseguenza nella riunione o nell’attività pertinente del collegio.

(8)I membri del collegio impegnati in una riunione o un’attività particolare del collegio dovrebbero scambiarsi con sufficiente anticipo documenti e contributi ai documenti di lavoro per consentire a tutti i partecipanti alla riunione del collegio di contribuire attivamente alle discussioni. I termini minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio dovrebbero essere specificati nell’accordo scritto di cui all’articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, tenendo conto della complessità dei lavori e delle dimensioni del collegio, del tema in questione e di eventuali termini pertinenti stabiliti in tale regolamento.

(9)Al fine di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i membri del collegio, è opportuno specificare ulteriormente il quadro generale per lo scambio di informazioni tra i membri del collegio.

(10)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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