Regolamento Delegato (UE) 2025/296 della Commissione del 31 ottobre 2024 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La procedura per l’approvazione di un White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 è strettamente connessa alla procedura applicabile per la notifica delle informazioni pertinenti all’autorità competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, dato che l’autorità competente non può approvare il White Paper sulle cripto-attività in caso di parere negativo da parte della Banca centrale europea (BCE) o, se del caso, della banca centrale pertinente a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale regolamento. Allo stesso tempo, a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, le informazioni trasmesse alla BCE e, se del caso, alla banca centrale pertinente, sulla base delle quali devono emettere un parere, devono essere complete e includere il White Paper sulle cripto-attività presentato dall’emittente all’autorità competente conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Pertanto le disposizioni che specificano ulteriormente la procedura per l’approvazione di un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero stabilire una procedura analoga a quella di cui all’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento. In particolare tali disposizioni dovrebbero prevedere una valutazione della completezza che rispetti le medesime norme e i medesimi termini di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.

(2)Al fine di garantire un completamento rapido ed efficiente del processo di approvazione del White Paper sulle cripto-attività nel modo più proporzionato, la presentazione della domanda di approvazione del White Paper in questione e altre comunicazioni o scambi di informazioni tra l’ente creditizio e l’autorità competente, nonché tra l’autorità competente e la BCE o, se del caso, una banca centrale pertinente, dovrebbero essere effettuate per via elettronica in modo tale da consentire una comunicazione e una tenuta di registrazioni più semplici e rapide. Dato l’elevato livello di diligenza che ci si attende da parte tanto delle autorità pubbliche quanto delle istituzioni pubbliche, ci si dovrebbe attendere il conseguimento di un livello elevato di sicurezza.

(3)Se, nel corso della valutazione della completezza, un’autorità competente constata che il White Paper sulle cripto-attività non presenta alcuni degli elementi richiesti dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e chiede all’ente creditizio in questione di ripresentare detto White Paper integrando tali elementi aggiuntivi, detto ente creditizio dovrebbe essere in grado di dimostrare all’autorità competente in che modo le informazioni supplementari contenute nel White Paper riveduto rispondono a tale richiesta. È pertanto necessario prevedere che ciascuna versione riveduta del White Paper sulle cripto-attività presentata all’autorità competente contenga tale spiegazione, nonché un file con revisioni visibili di detto White Paper che evidenzi in maniera chiara tutte le modifiche apportate rispetto alla versione trasmessa in precedenza e un file pulito nel quale tali modifiche non siano evidenziate.

(4)Per quanto riguarda l’ulteriore specificazione della procedura comune all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività e alla notifica all’autorità competente, in particolare per quanto concerne la parte della procedura relativa alla comunicazione, da parte dell’autorità competente, delle informazioni complete alla BCE e, se del caso, alla banca centrale pertinente, è necessario specificare gli aspetti pratici e logistici di tale scambio di informazioni in modo da garantirne il funzionamento regolare ed efficiente.

(5)L’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 fissa un termine per l’emissione del parere della BCE e, se del caso, della banca centrale pertinente, ma non specifica le implicazioni della scadenza del termine per la valutazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’autorità competente. È pertanto opportuno chiarire che l’autorità competente dovrebbe avviare una valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività a seguito di un parere positivo o della scadenza del termine per l’emissione del parere. Nel caso in cui la BCE o la banca centrale pertinente emetta un parere tardivo, l’autorità competente potrebbe comunque prenderlo in considerazione, fatto salvo il caso in cui sia scaduto il termine per il processo di approvazione del White Paper sulle cripto-attività.

(6)Nel corso della valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’autorità competente, che mira a garantirne la conformità rispetto alle prescrizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente dovrebbe poter chiedere all’ente creditizio che le presenti una versione migliorata del White Paper in questione. Ciò è necessario al fine di garantire che il White Paper sulle cripto-attività soddisfi le prescrizioni di cui a tale regolamento nel modo più efficiente, ossia senza dover riavviare nuovamente l’intera procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, una circostanza questa che potrebbe ritardare in modo sproporzionato l’avvio del token collegato ad attività. Offre inoltre all’autorità competente la possibilità di chiedere all’ente creditizio di integrare le osservazioni o i suggerimenti che la BCE o la banca centrale pertinente ha formulato nel parere positivo. Per consentire un approccio agevole e armonizzato alla procedura di approvazione, è opportuno specificare il termine per la decisione finale da parte dell’autorità competente in merito all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. L’Autorità bancaria europea ha elaborato i progetti di norme tecniche di regolamentazione in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e con la BCE.

(8)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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