LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 10, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevedono requisiti in materia di risposta e risanamento, politiche e procedure di backup, procedure e metodi di ripristino e recupero riguardanti i sistemi di TIC delle entità finanziarie, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività. Il regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione (3) specifica ulteriormente le componenti della politica di continuità operativa delle TIC, i test sui piani di continuità operativa in materia di TIC, le componenti dei piani di risposta e risanamento relativi alle TIC delle entità finanziarie, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività. Il presente regolamento integra tali disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 e del regolamento delegato (UE) 2024/1774 per quanto riguarda la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività.
(2)Nel fornire i loro servizi, i prestatori di servizi per le cripto-attività possono utilizzare un registro distribuito sul quale non esercitano alcun controllo, compreso un registro distribuito senza autorizzazione. In tal caso potrebbero non essere in grado di garantire la regolarità e la continuità dei loro servizi in presenza di perturbazioni causate da problemi inerenti al funzionamento di tali registri distribuiti. Per attenuare la volatilità del mercato che può incidere negativamente sui clienti colpiti da tali perturbazioni, la politica di continuità operativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbe prevedere misure per una comunicazione tempestiva con i clienti e altri portatori di interessi esterni. Tale comunicazione dovrebbe includere informazioni essenziali e tempestive per i clienti in merito a tali perturbazioni, compresi aggiornamenti sullo stato delle stesse, fino alla risoluzione della perturbazione e alla ripresa dei servizi. Qualora il prestatore di servizi per le cripto-attività non abbia prontamente a disposizione informazioni sullo stato del registro distribuito senza autorizzazione responsabile di una perturbazione del servizio, tale prestatore di servizi dovrebbe trasmettere aggiornamenti ai clienti e agli altri portatori di interessi, comprese le autorità competenti, adoperandosi con la massima diligenza possibile per garantire che i clienti e i portatori di interessi dispongano di informazioni quanto più complete possibile su tali perturbazioni.
(3)Per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le piccole e medie imprese e le start-up, la politica di continuità operativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbe tenere conto della portata, della natura e della gamma dei servizi da loro forniti. Ciò significa che i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero stabilire requisiti specifici di continuità operativa sulla base di una solida autovalutazione, basata su una serie di criteri che consentano loro di attuare una politica di continuità operativa commisurata all’impatto dei loro servizi sul mercato. L’autovalutazione dovrebbe tenere conto anche di altre circostanze, oltre a quelle elencate nell’allegato, che possono avere un impatto sul prestatore di servizi per le cripto-attività.
(4)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
(5)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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