LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Nell’interesse della tutela dei consumatori e conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), di tale regolamento dovrebbero fornire ai possessori di token collegati ad attività e alle altre parti interessate informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami. Inoltre, tali emittenti e soggetti terzi dovrebbero mettere a disposizione dei possessori di token collegati ad attività un modello armonizzato nelle lingue che gli emittenti e soggetti terzi utilizzano per commercializzare i loro servizi o per comunicare con i suddetti possessori di token collegati ad attività.
(2)Per fini di trasparenza nei confronti degli autori dei reclami e per consentire loro di accedere alle procedure di reclamo e di utilizzarle in modo efficace, tali informazioni dovrebbero includere il fatto che la presentazione e il trattamento dei reclami avvengono a titolo gratuito, nelle lingue che gli emittenti di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi utilizzano per commercializzare i loro servizi o in quelle che utilizzano per comunicare con il possessore di token collegati ad attività, come pure nelle lingue ufficiali dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti che sono anche lingue ufficiali dell’Unione.
(3)Al fine di evitare procedure di trattamento dei reclami divergenti tra gli emittenti di token collegati ad attività e i soggetti terzi, gli autori dei reclami dovrebbero poter presentare i reclami a tali emittenti e, se del caso, ai soggetti terzi utilizzando nella procedura un modello armonizzato, indipendentemente dal luogo in cui tali emittenti o soggetti terzi sono stabiliti o dal luogo in cui il token è stato distribuito nell’Unione. Tuttavia, anche qualora l’autore presenti il reclamo in un formato diverso dal modello, l’emittente e il soggetto terzo dovrebbero trattarlo in ogni caso, senza respingerlo per tale ragione.
(4)Al fine di garantire procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami presentati dai possessori di token collegati ad attività e da altre parti interessate, l’emittente di token collegati ad attività e, se del caso, i soggetti terzi dovrebbero confermare il ricevimento di un reclamo indicando chiaramente la data di ricezione e, se il reclamo è presentato in formato elettronico, fornirne una copia all’autore. L’emittente di token collegati ad attività dovrebbe altresì valutare se il reclamo è ricevibile e se contiene tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’esame sui reclami e dovrebbe chiedere tempestivamente ai possessori di token collegati ad attività e ad altre parti interessate qualsiasi altra informazione supplementare affinché il reclamo sia esaminato e trattato in modo rapido ed efficace.
(5)Per assicurare la parità di trattamento nell’Unione, è opportuno specificare cosa costituirebbe un «periodo ragionevole» entro cui un emittente di token collegati ad attività deve comunicare l’esito del suo esame. L’emittente dovrebbe tenere informato l’autore del reclamo sullo stato di avanzamento della procedura di trattamento dei reclami e fornire una risposta senza indebito ritardo e in ogni caso entro i termini stabiliti a livello nazionale per trattare i reclami presentati dai rispettivi autori, se del caso. L’emittente dovrebbe valutare tutti i reclami e individuare le carenze potenzialmente ricorrenti.
(6)Conformemente al principio della minimizzazione dei dati, è opportuno richiedere solo i dati personali necessari ai fini del trattamento del reclamo.
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha elaborato in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e ha presentato alla Commissione.
(8)L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
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