LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 impone alle autorità competenti degli Stati membri di concludere, ove necessario, accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni e all’applicazione degli obblighi derivanti dal medesimo regolamento nei paesi terzi.
(2)Quando concludono nuovi accordi di cooperazione e aggiornano gli accordi di cooperazione esistenti con le autorità di paesi terzi, le autorità competenti dovrebbero utilizzare, ove possibile, il modello di documento stabilito nel presente regolamento.
(3)Ogni trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi dovrebbe essere effettuato nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Possono costituire garanzie adeguate per lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di vigilanza di paesi terzi, tra l’altro, gli accordi amministrativi di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 che comprendono diritti effettivi e azionabili degli interessati.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea (ABE) e presentati alla Commissione.
(5)L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all’introduzione di tali norme, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all’ambito di applicazione e all’impatto delle norme tecniche, tenuto conto che i destinatari delle norme sarebbero soltanto le autorità competenti degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
(6)L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(7)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 maggio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Accordi di cooperazione
Il modello di documento che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a utilizzare, ove possibile, per gli accordi di cooperazione a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Trasferimenti di dati personali
Ove le autorità competenti si avvalgano di un accordo amministrativo a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 per il trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi, tale accordo è allegato all’accordo di cooperazione concluso in conformità dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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