Decisione d’Esecuzione (UE) 2025/323 della Commissione dell’11 febbraio 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica in Germania e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/186.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell'ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in animali delle specie elencate sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo di determinate malattie elencate per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e le malattie definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'afta epizootica, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4)La decisione di esecuzione (UE) 2025/186 della Commissione (4), adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus dell'afta epizootica in Germania, in risposta al focolaio confermato il 10 gennaio 2025 nel Land del Brandeburgo, in prossimità del confine del Land con quello di Berlino. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/186 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dalla Germania nel Land del Brandeburgo conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di detto focolaio devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.

(5)Successivamente all'adozione della decisione (UE) 2025/186, le misure di emergenza da applicare in relazione alle zone soggette a restrizioni e il calendario della loro attuazione sono stati riveduti. Di conseguenza, la durata di tali misure deve essere prorogata. È quindi opportuno che le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Germania siano definite in termini sia di spazio che di tempo nell'allegato I della presente decisione di esecuzione, al fine di prevenire la diffusione della malattia in Germania e al resto dell'Unione, nonché ai paesi terzi. Fare chiarezza sull'estensione precisa di tali aree e sulle misure da applicarvi, mediante un atto legislativo dell'Unione, è necessario anche per prevenire perturbazioni ingiustificate dei movimenti di animali e prodotti nell'Unione e verso paesi terzi.

(6)Considerando inoltre che l'indagine epidemiologica in corso è ancora in fase di svolgimento da parte dell'autorità competente della Germania e in attesa della sua conclusione, e al fine di evitare perturbazioni ingiustificate per quanto riguarda i movimenti di animali e prodotti nell'Unione e verso paesi terzi, è opportuno applicare ulteriori misure, vale a dire quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, dopo la scadenza delle misure di emergenza nella zona di sorveglianza («misure ulteriori»). È opportuno che le misure ulteriori siano applicate in aree definite in termini sia di spazio che di tempo in relazione alle zone di protezione e sorveglianza previste come già ricordato.

(7)Al fine quindi di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario ridefinire rapidamente a livello di Unione le misure applicabili nelle zone soggette a restrizioni per l'afta epizootica, incluse le zone di protezione e di sorveglianza, come anche prevedere misure ulteriori da applicare nei Länder di Berlino e del Brandeburgo in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.

(8)La decisione di esecuzione (UE) 2025/186 dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché:

a)siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b)le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato I della presente decisione;

c)le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La Germania applica le misure applicabili alle zone ulteriori soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nell'area elencata nell'allegato II della presente decisione e fino ai termini ivi stabiliti.

Articolo 3

La decisione di esecuzione (UE) 2025/186 è abrogata.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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