Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione del 10 febbraio 2025 che dispone la registrazione delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese.

Giustizia case law 677940 640

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 21 novembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 9 ottobre 2024 da Imerys SA per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di allumina fusa.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da corindone artificiale, anche definito chimicamente, noto anche come allumina fusa, attualmente classificato con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 90) e originario della RPC. I codici SA, NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

(4)Tuttavia il corindone artificiale attualmente classificato con il codice TARIC 2818 10 91 30 (ossia corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8), contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido) il 92 % o più, ma non più del 94 % di ossido di alluminio e il 7 % (± 1 %) di ossido di magnesio), non rientra nel prodotto in esame. Neanche le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze, attualmente classificate alla voce 3824 , rientrano nel prodotto in esame.

2.REGISTRAZIONE

(5)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.

(8)Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 97 % e il 215 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 100 % e il 200 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(10)In questa fase la Commissione non è in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.

3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(11)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di allumina fusa, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 90) e originaria della Repubblica popolare cinese.

2.Le importazioni di corindone artificiale attualmente classificato con il codice TARIC 2818 10 91 30 (ossia corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8), contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido) il 92 % o più, ma non più del 94 % di ossido di alluminio e il 7 % (± 1 %) di ossido di magnesio), non sono soggette a registrazione. Neanche le importazioni di miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze, attualmente classificate alla voce 3824 , sono soggette a registrazione.

3. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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