LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi figurano, rispettivamente, negli allegati da II a XXII e nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione.
(4)Nell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati, compresi i bovini. Conformemente all’articolo 2, punto 43), del regolamento delegato (UE) 2020/692, le frattaglie sono comprese nella definizione di carni fresche. Le norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (4) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, non considerano le frattaglie un prodotto sicuro in caso di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD). L’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (5) prevede inoltre trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, e per quanto riguarda le carni, in caso di presenza di un focolaio di LSD dispone la rimozione delle frattaglie.
(5)Il Giappone ha notificato alla Commissione la presenza di focolai confermati di LSD nei bovini nel suo territorio. È pertanto opportuno che nella tabella, colonna 5, di cui all’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sia inserita la condizione specifica «Frattaglie escluse» al fine di sospendere l’ingresso nell’Unione di frattaglie di bovini originari di tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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