LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive fenbuconazolo e penconazolo sono stati fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato pareri motivati (2) (3) sul riesame degli LMR per il penconazolo e per il fenbuconazolo, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all’Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori.
(3)Nel 2019 la Commissione ha fissato nuovi LMR per il fenbuconazolo e per il penconazolo nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, mantenendoli ai livelli vigenti o fissandoli ai livelli determinati dall’Autorità. Le lacune nei dati sono state indicate nell’allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale il richiedente doveva presentare le informazioni mancanti all’Autorità per convalidare gli LMR proposti.
(4)Poiché il fenbuconazolo non è più approvato nell’Unione, il richiedente ha presentato ulteriori informazioni sulle sperimentazioni che colmavano una lacuna nei dati relativa ai derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDM) riscontrata dall’Autorità (4) e che erano state valutate anche dalla riunione congiunta di esperti FAO/OMS sui residui di antiparassitari a sostegno dei livelli massimi di residui del Codex («CXL») vigenti (5). La lacuna nei dati non è stata colmata per le sperimentazioni presentate inizialmente per la determinazione degli LMR provvisori vigenti, superiori al CXL, per alcune colture. La lacuna nei dati relativa ai TDM per quanto riguarda pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, pomacee, ciliegie, pesche e mirtilli è stata colmata dalle sperimentazioni presentate a sostegno dei CXL. La lacuna nei dati relativa ai TDM per i mandarini è stata colmata per estrapolazione dei dati sui residui relativi ai limoni.
(5)Gli LMR vigenti dovrebbero pertanto essere abbassati al livello dei CXL per pompelmi, arance dolci e pesche e mantenuti agli LMR attuali (già al livello dei CXL) per limoni, limette/lime, mandarini, pomacee, ciliegie e mirtilli.
(6)La lacuna nei dati relativa alla presenza di TDM non è stata colmata per il fenbuconazolo per quanto riguarda frutta a guscio, uve da tavola e da vino, mirtilli giganti americani, banane, peperoni, semi di girasole, semi di arachide, semi di colza, orzo, segale e frumento. Gli LMR di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per tali prodotti dovrebbero pertanto essere abbassati al limite di determinazione («LD»), salvo per la frutta a guscio, per la quale sono già all’LD.
(7)Per quanto riguarda il fenbuconazolo, non sono stati presentati dati relativi alle sperimentazioni e alla presenza di TDM per albicocche, prugne e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile. Gli LMR di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per tali prodotti dovrebbero pertanto essere abbassati all’LD.
(8)Per il fenbuconazolo, nel caso di prodotti di origine animale, dall’assunzione dietetica calcolata degli animali di allevamento è emerso che il limite non era superato considerando i residui di TDM presenti nella polpa di mele e nella polpa di agrumi essiccata. L’Autorità ha valutato le nuove informazioni fornite e non ha individuato motivi di preoccupazione legati all’assunzione da parte dei consumatori. È pertanto opportuno mantenere gli LMR per fegato, rene e frattaglie commestibili di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento. Per il latte, sulla base della valutazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea, l’LD di 0,05 mg/kg di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe essere abbassato a 0,01 mg/kg.
(9)Per il penconazolo sono state presentate le informazioni mancanti relative a uno studio rappresentativo sul metabolismo delle colture primarie, a ulteriori sperimentazioni sui residui e alla stabilità all’immagazzinamento dei metaboliti rilevanti per quanto riguarda more di rovo e lamponi. Tali lacune nei dati sono state colmate e le nuove sperimentazioni sui residui indicano la necessità di un LMR più elevato. L’Autorità ha confermato (6) che l’LMR più elevato è sicuro per i consumatori e che l’LMR vigente dovrebbe pertanto essere aumentato.
(10)Le lacune nei dati relative al penconazolo sono state colmate anche per quanto riguarda zucche e cocomeri/angurie, confermando l’LMR vigente, che dovrebbe essere mantenuto.
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