IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese se del caso talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), stabilisce che le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilisce che le possibilità di pesca devono essere ripartite tragli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
(2)È quindi opportuno stabilire le possibilità di pesca conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché dei pareri espressi in sede di consultazione con i portatori di interessi.
(3)Nella sua 47a riunione annuale del 2024 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/1 che stabilisce misure di gestione a lungo termine per l’anguilla (Anguilla anguilla), come previsto dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16 relativa a un piano di gestione a lungo termine per l’anguilla (sottozona geografica da 1 a 27 (GSA da 1 a 27 della CGPM)). La raccomandazione GFCM/47/2024/1 mantiene, per il 2025, il periodo di chiusura della pesca commerciale di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Inoltre, la raccomandazione limita le attività di pesca commerciale di esemplari di anguille cieche a un periodo di due mesi e consente tale pesca soltanto a determinate condizioni. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque dolci, nonché alle acque salmastre, compresi estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità della raccomandazione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.
(4)Nella sua 47a riunione annuale del 2024 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/47/2024/ che stabilisce misure a lungo termine per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum), come previsto dalla raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione CGPM/47/2024/2 mantiene, per il 2025, il congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.
(5)Nella sua 46a riunione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27 della CGPM). La raccomandazione, coerentemente con l’approccio precauzionale e per il periodo transitorio dal 2024 al 2026, ha introdotto un massimale di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device - FAD) per peschereccio e un limite di cattura. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, tale raccomandazione ha inoltre previsto il rispetto di un limite di cattura giornaliero. Tali misure sono state attuate nel diritto dell’Unione per il 2024 mediante il regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio (2) e dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell’Unione anche per il 2025. Esse non pregiudicano le misure di gestione che saranno proposte dal comitato scientifico consultivo nell’ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo dal 2027 al 2031.
(6)Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano stabilisce obiettivi e misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock che ne sono oggetto. Esso prevede anche misure miranti al raggiungimento e al mantenimento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.
(7)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento devono essere stabilite in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all’MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025.
(8)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 siano stabilite conformemente all’intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) («intervalli FMSY»), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detto regolamento. Gli intervalli FMSY sono stabiliti nei corrispondenti pareri dello CSTEP. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbero essere fissate seguendo l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, di detto regolamento.
(9)Le possibilità di pesca, inoltre, devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro, stabilito conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, e sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, stabilito conformemente ai pareri scientifici e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(10)Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell’MSY nel 2025 per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale, sono necessarie ulteriori riduzioni della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Lo CSTEP ha inoltre rilevato differenze nello stato dello stock più vulnerabile in ciascun gruppo di stock e ha ritenuto che la mortalità per pesca debba essere ridotta in modo diverso a seconda delle unità di gestione dello sforzo (effort management unit – EMU), vale a dire l’EMU 1 (GSA1, 2, 5, 6 e 7 della CGPM) e l’EMU 2 (GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM). Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l’FMSY nel 2025, per lo stock più vulnerabile (nasello (Merluccius merluccius) nell’EMU 1 e nasello nell’EMU 2) le riduzioni della mortalità per pesca dovrebbero ammontare al 66 % nell’EMU 1 e al 38 % nell’EMU 2. Sulla base di tale parere, per il 2025 è pertanto opportuno ridurre del 66 % nell’EMU 1 e del 38 % nell’EMU 2 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino per ciascun gruppo di sforzo di pesca, tenendo conto del contributo di ciascuno Stato membro alla mortalità per pesca, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259.
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