Decisione d’Esecuzione (UE) 2025/213 della Commissione del 30 gennaio 2025 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4)Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione (4) sulla base dell’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429. Tale decisione stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di detta decisione di esecuzione.

(5)Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini, nella regione di Sliven.

(6)È pertanto opportuno adeguare le aree elencate come zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918, nonché la durata delle misure in esse applicabili, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria e nel resto dell’Unione. Di conseguenza, è necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all’allegato di detta decisione di esecuzione.

(7)Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nell’attuale situazione epidemiologica è elevato il rischio di ulteriore diffusione della malattia, a causa della comparsa di un nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini nelle vicinanze dei precedenti focolai verificatisi nella regione di Sliven, a indicazione del fatto che la malattia continua a persistere e a circolare nell’area interessata.

(8)La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 prendano effetto il prima possibile.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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