LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953 (precedentemente depositata presso l’American Type Culture Collection (ATCC) PTA 5588), di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 (precedentemente ATCC 2107) e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 (precedentemente ATCC 3978) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, alle anatre e ai tacchini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1087/2009 della Commissione (2) e come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione (3).
(3)In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso, alle anatre e alle galline ovaiole, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». La domanda comprendeva una proposta di modifica delle condizioni dell’autorizzazione originale del preparato consistente nella riduzione del tenore minimo raccomandato per i tacchini da ingrasso (da 300 U di endo-1,4-beta-xilanasi, 4 000 U di subtilisina e 400 U di alfa-amilasi/kg di mangime a 187,5 U di endo-1,4-beta-xilanasi, 2 500 U di subtilisina e 250 U di alfa-amilasi/kg di mangime). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, nonché dei dati pertinenti a sostegno della richiesta di modifica.
(4)In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di nuovi usi del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954. La domanda riguarda l’autorizzazione di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame (escluse le anatre) da produzione di uova diverse dalle galline ovaiole, da ingrasso diverse da polli e tacchini, allevate per la riproduzione e allevate per la produzione di uova, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Nel parere del 18 aprile 2024 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 è sicuro per polli da ingrasso, anatre, tacchini da ingrasso e galline ovaiole. La conclusione può essere estesa a tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione, allevate per la produzione di uova e a tutte le specie di pollame destinate alla produzione di uova. Essa ha inoltre affermato che il preparato è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 è un lieve irritante per la pelle e gli occhi, non è un sensibilizzante cutaneo, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 può essere efficace nelle anatre al tenore di 75 U di xilanasi, 1 000 U di subtilisina e 100 U di amilasi/kg di mangime completo, nei tacchini da ingrasso, in tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e allevate per la produzione di uova (escluse le anatre) al tenore di 187,5 U di xilanasi, 2 500 U di subtilisina e 250 U di amilasi/kg di mangime completo e in tutte le specie di pollame da produzione di uova (escluse le anatre) al tenore di 300 U di xilanasi, 4 000 U di subtilisina e 400 U di amilasi/kg di mangime completo. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole e autorizzare l’uso di tale preparato per tutte le specie di pollame (escluse le anatre) da produzione di uova diverse dalle galline ovaiole, da ingrasso diverse da polli e tacchini, allevate per la riproduzione e allevate per la produzione di uova. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.
(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1087/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.
Per la pubblicazione integrale:
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it