LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («regolamento di base») in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 20 dicembre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 7 novembre 2023 dallo European Biodiesel Board («denunciante» o «EBB»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di biodiesel ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)Le importazioni di biodiesel sono attualmente soggette a misure antidumping se originario degli Stati Uniti d’America («USA») (3) e a misure compensative se originario di Argentina (4), Indonesia (5) o USA (6).
1.2.Misure provvisorie
(4)In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 19 luglio 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno presentato osservazioni sull’esattezza dei calcoli del margine di dumping. Tali osservazioni tuttavia riguardavano il metodo utilizzato dalla Commissione piuttosto che errori materiali. La Commissione ha pertanto informato le parti che le loro osservazioni sarebbero state esaminate nella fase definitiva dell’inchiesta. Un produttore esportatore ha segnalato un errore concernente la formula dei costi successivi all’importazione. La Commissione ha chiarito che non l’errore non era nella formula, bensì in una voce esplicativa.
(5)Il 16 agosto 2024 la Commissione, mediante il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (7) («regolamento provvisorio»)
1.3.Fase successiva della procedura
(6)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, il produttore dell’Unione Neste, l’operatore europeo dello stoccaggio di biocarburanti Chane, l’operatore europeo della raccolta di olio da cucina usato («UCO») Quatra N.V., la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters («CCCMC») (8) e i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(7)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni (9) con il denunciante, il produttore dell’Unione Neste, il produttore esportatore cinese inserito nel campione EcoCeres, la CCCMC, un importatore collegato (Excellence New Energy B.V.) e l’operatore europeo dello stoccaggio di biocarburanti Chane.
(8)In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, due produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione hanno informato la Commissione di errori di lieve entità nei loro nomi elencati nell’allegato 1. La Commissione ha esaminato le contestazioni e ha rettificato di conseguenza i nomi delle società.
(9)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(10)La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
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