LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione (2) ha rinnovato per un periodo di 10 anni l’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», e come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità». Tale regolamento ha inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione (3).
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è stato tuttavia abrogato erroneamente, in quanto approvava fino al 10 settembre 2025 l’uso del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati agli animali acquatici, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», e come additivo per mangimi per gli animali acquatici destinati alla produzione di alimenti, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità».
(3)È pertanto opportuno rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 sopprimendo la disposizione che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 e modificando quest’ultimo al fine di specificare le categorie di animali per le quali l’uso del bisolfato di sodio rimane autorizzato fino al 10 settembre 2025.
(4)Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa dell’erronea abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393
L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 è sostituito dal seguente:
« Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è così modificato:
1)l’allegato I è così modificato:
a)nella quinta colonna, intitolata “Specie o categoria di animali”, la categoria “Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni” è sostituita da “Animali acquatici” e le categorie “Gatti” e “Visoni” sono soppresse;
b)nell’ottava colonna, intitolata “Tenore massimo”, le voci “20 000” e “10 000” sono soppresse;
2)nell’allegato II, nella quinta colonna, intitolata “Specie o categoria di animali”, la categoria “Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti” è sostituita dalla categoria “Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti”.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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