Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/179 della Commissione del 31 gennaio 2025 relativo alla raccolta e alla trasmissione di dati analitici molecolari nel quadro delle indagini epidemiologiche sui focolai di tossinfezione alimentare.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/99/CE impone all’autorità competente del rispettivo Stato membro di procedere ad un’indagine sui focolai di tossinfezione alimentare in cooperazione con le autorità competenti che hanno la responsabilità di affrontare le gravi minacce per la salute umana a carattere transfrontaliero e le relative conseguenze a norma della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale decisione è stata abrogata dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), successivamente abrogata a sua volta e sostituita dal regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le indagini in questione devono acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali dei focolai come pure comportare l’esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici.

(2)L’efficienza e la cooperazione intersettoriale tra le autorità preposte alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare nel corso di tali indagini sono essenziali per limitare l’impatto di un focolaio sulla sanità pubblica e per ridurre al minimo l’impatto economico connesso ai richiami e al ritiro di alimenti non sicuri o potenzialmente non sicuri. A tal fine è necessaria un’identificazione rapida e affidabile dei lotti o delle partite contenenti alimenti contaminati nonché della causa del focolaio.

(3)Il sequenziamento dell’intero genoma (whole genome sequencing - WGS) è una moderna tecnica di analisi molecolare per gli studi microbiologici che facilita notevolmente la rapida identificazione dei cluster di microrganismi, sostenendo così le indagini epidemiologiche. Consente di stabilire collegamenti tra gli isolati di agenti patogeni di origine alimentare ottenuti da esseri umani, alimenti, animali, mangimi e dall’ambiente correlato durante l’indagine su un focolaio.

(4)Per agevolare considerevolmente le indagini sui focolai di tossinfezione alimentare e l’individuazione tempestiva delle fonti di tali focolai, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere gli isolati di Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Campylobacter jejuni e Campylobacter coli ottenuti da campioni di alimenti, di animali e di mangimi e da campioni ambientali connessi presso gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi e durante i controlli ufficiali, quando tali isolati sono associati o si sospetta siano associati a un focolaio di tossinfezione alimentare. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere tenuti a effettuare un WGS su tali isolati.

(5)Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i risultati del WGS sugli isolati di tali agenti patogeni ottenuti da alimenti, animali e mangimi e dall’ambiente correlato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), che ha sviluppato un sistema comune basato sull’approccio «One Health» in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Nell’ambito del sistema comune basato sull’approccio «One Health» l’Autorità può confrontare i risultati del WGS sugli isolati di tali agenti patogeni, raccolti conformemente al presente regolamento, con i risultati del WGS sugli isolati umani comunicati all’ECDC conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2371. Tale confronto, utilizzato in combinazione con i dati derivanti dalle indagini epidemiologiche, consente di individuare la fonte di un focolaio e le partite interessate. Nel trasmettere i risultati del WGS all’Autorità, è opportuno includere ulteriori dati correlati, essenziali per le indagini dei focolai di tossinfezione alimentare.

(6)È opportuno concedere agli Stati membri e all’Autorità tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni riguardanti la raccolta di isolati ottenuti da campioni di alimenti, di animali e di mangimi e da campioni ambientali connessi, il WGS di tali isolati e la trasmissione dei relativi dati, al fine di prevedere le applicazioni tecniche e i mezzi finanziari necessari. Le prescrizioni stabilite dal presente regolamento dovrebbero pertanto iniziare ad applicarsi 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Per la pubblicazione integrale:

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