LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l’Ucraina (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/792 ha istituito lo strumento per l’Ucraina («lo strumento») per far fronte al fabbisogno di finanziamenti del paese e mantenerne la stabilità macrofinanziaria fino al 2027. L’obiettivo è contribuire alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell’Ucraina sostenendola nel contempo nelle iniziative di riforma necessarie per avanzare nel percorso di adesione all’Unione.
(2)Conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/792, la Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dello strumento e valutare il conseguimento dei suoi obiettivi. Il monitoraggio dell’attuazione dello strumento è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dello strumento.
(3)Conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2024/792, i progressi compiuti nell’attuazione del piano per l’Ucraina (pilastro I dello strumento) devono essere presentati sotto forma di quadro di valutazione del piano per l’Ucraina («il quadro di valutazione»).
(4)Il quadro di valutazione dovrebbe presentare in maniera trasparente informazioni sui progressi nell’attuazione del piano per l’Ucraina approvato dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio (2).
(5)Gli elementi del quadro di valutazione dovrebbero basarsi esclusivamente su quanto segue: i) le informazioni incluse nel piano per l’Ucraina valutate conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/792; ii) le valutazioni del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative stabilite conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/792; e iii) le erogazioni autorizzate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 2024/792.
(6)Poiché il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro il 1° gennaio 2025 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elementi del quadro di valutazione del piano per l’Ucraina
Il quadro di valutazione comprende i seguenti elementi per illustrare i progressi compiuti nell’attuazione del piano per l’Ucraina:
a)il conseguimento delle tappe, che traducono l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447, elencando le tappe che sono state conseguite in modo soddisfacente, in totale e ripartite per riforme e investimenti, con la menzione del loro numero e della percentuale rispetto al numero totale di tappe stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447;
b)i progressi nell’erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti;
c)la composizione dei fondi erogati;
d)i riferimenti alle valutazioni;
e)i progressi nell’attuazione del piano per l’Ucraina, ripartiti per capitoli del piano;
f)i riferimenti all’elenco delle persone ed entità che ricevono finanziamenti superiori all’equivalente di 100 000 EUR, cumulativamente per un periodo di quattro anni, per l’attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l’Ucraina pubblicato dall’Ucraina conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/792.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Foto:
pixabay
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